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Autoxelox, il decreto Salvini

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Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

il Ministro dell’interno

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo codice della Strada”;

VISTO l’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, che prevede la possibilità per gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di utilizzare o installare, sulleautostradeesullestradeextraurbaneprincipali,dispositivi o mezzi tecnicidi controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel rispetto delle direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e previa informazione agli automobilisti, ferma restando la possibilità di utilizzare i predetti dispositivi sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTA la legge 29 luglio 2010, n. 120, recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale” , e, in particolare, l’articolo 25, comma 2, che stabilisce che “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello di relazione di cui all'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono definite le modalità di trasmissione in via informatica della stessa, nonché le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma. Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità”;

VISTO, altresì, l’articolo 61 della citata legge n. 120 del 2010, che prevede che “Agli enti locali è consentita l'attività di accertamento strumentale delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 soltanto mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria

o di noleggio a canone fisso, da utilizzare ai fini dell'accertamento delle violazioni esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250” ;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada”;

VISTO il decreto del Ministro dei lavori pubblici29ottobre1997,pubblicato nellaGazzettaUfficiale della Repubblica italiana n. 292 del 16 dicembre 1997, recante “Approvazione di prototipi di apparecchiature per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego”;

VISTO il decreto del Ministro dei trasporti 15 agosto 2007, adottato di concerto con il Ministro dell’interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 agosto 2007, n. 195, recante “Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione”;

VISTO il decreto del Ministro dell’interno 15 agosto 2017, recante la direttiva sui comparti di specialità delle Forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 giugno 2017, n. 282, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 2017, recante “Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale”;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 2020, recante “Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità”, adottato in attuazione di quanto previsto dall’articolo 25, comma 2, primo periodo, della citata legge n. 120 del 2010;

VISTA la deliberazione in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 adottata dal Garante per la protezione dei dati personali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 aprile 2010, n. 99;

VISTA la direttiva del Ministro dell’interno 21 luglio 2017, finalizzata a garantire un’azione coordinata delle Forze di polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali;

CONSIDERATO che è stato già adottato il citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2019, attuativo di quanto previsto dall’articolo 25, comma 2, primo periodo e che si rende necessario dare completa attuazione alla citata disposizione, adottando anche il decreto previsto dal medesimo articolo 25, comma 2, ultimo periodo;

RITENUTO necessario dare attuazione alle disposizioni contenute nell’articolo 25, comma 2, secondo periodo, della citata legge 29 luglio 2010, n. 120, relativamente alla necessità di definire le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento

a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992;

CONSIDERATO che la finalità che il suddetto articolo 25, comma 2, ultimo periodo, persegue in via esclusiva è quella della tutela della sicurezza della circolazione e che l’uso degli strumenti da utilizzare ai sensi della medesima disposizione deve tenere conto di tale obiettivo e di reali esigenze di deterrenza e di stimolo di comportamenti virtuosi, posto che, ai sensi dello stesso articolo 25, comma2, ultimo inciso, si precisache,fuori dei centri abitati,nonpossono comunqueessereutilizzati o installati i dispositivi previsti dal medesimo articolo ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità;

ACQUISITO il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali reso nella seduta del ;

ACQUISITO il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali espresso nell'adunanza del 11 gennaio 2024;

DECRETA

ART. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto definisce le modalità di collocazione delle postazioni di controllo ove sono installati i dispositivi e i sistemi di misurazione delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché le modalità d’uso di tali dispositivi e sistemi.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, le disposizioni di cui al presente decreto, al fine di garantire omogeneità e uniformità nelle attività di controllo della velocità dei veicoli da parte degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, si applicano ai dispositivi, alle postazioni di controllo e ai sistemi di misurazione della velocità sia di nuova installazione che già esistenti alla data dell’entrata in vigore del presente decreto.

3. Restano ferme, per gli aspetti relativi alle verifiche di funzionalità e di taratura dei dispositivi e dei sistemi impiegati nell’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, le pertinenti previsioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 giugno 2017, n. 282. Restano ferme, altresì, le eventuali prescrizioni e modalità di rilevamento contenute nei provvedimenti di approvazione o di omologazione dei dispositivi o sistemi impiegati. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1.

4. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano alle postazioni fisse, mobili o a bordo di veicoli in movimento, definite ai sensi dell’articolo 2, presidiate e per le quali è effettuata la contestazione immediata delle violazioni.

5. L’utilizzo dei dispositivi, delle postazioni e dei sistemi di misurazione della velocità in ogni caso tiene conto dell’esigenza di evitare duplicazioni, sovrapposizioni o interferenze tra i diversi servizi sul medesimo tratto stradale.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) Codice: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo codice della strada”;

b) Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

c) organi di polizia stradale: gli organi, e i dipendenti operatori, di cui all’articolo 12, comma 1, del Codice;

d) dispositivo: qualsiasi strumento, apparecchiatura o mezzo tecnico di controllo utilizzato per il rilevamento della velocità dei veicoli;

e) dispositivo a funzionamento manuale: dispositivo che, in base alle condizioni di approvazione od omologazione, richiede necessariamente la presenza dell’operatore per l’installazione, il rilevamento e l’accertamento della violazione;

f) dispositivo a funzionamento automatico: dispositivo che, in base alle condizioni di approvazione od omologazione, funziona in modo automatico;

g) sistema: l’insieme di dispositivi utilizzati in due o più postazioni di controllo, finalizzato al rilevamento della velocità media su un tratto stradale;

h) postazione di controllo (o postazione): l’insieme composto dal dispositivo, o da più dispositivi relativi alla medesima sezione di rilevamento, e dalle altre componenti complementari, quali, in via esemplificativa, protezioni, box, supporti, sostegni, veicoli e operatori degli organi di polizia stradale, necessari per il funzionamento dei dispositivi stessi. La postazione può essere:

1) mobile: quando i dispositivi sono installati in modalità di attivazione temporanea in una postazione, variabile o predeterminata, dell’infrastruttura stradale; i dispositivi installati in tali postazioni possono essere tenuti in mano dagli operatori di polizia stradale o alloggiati all’interno di veicoli in sosta fuori dalla carreggiata, ovvero collocati su cavalletti o in strutture rimovibili o non poste fuori dalla carreggiata; per tali dispositivi è necessario il presidio, anche solo a distanza dal dispositivo, da parte degli organi di polizia stradale in fase di accertamento dell’infrazione;

2) fissa: quando i dispositivi sono installati in modalità di attivazione permanente in una postazione determinata, collocata in un preciso punto dell’infrastruttura stradale; per tali dispositivi è possibile il funzionamento automatico senza la necessità del presidio degli organi di polizia in fase di accertamento dell’infrazione; rientrano tra le postazioni fisse quelle attrezzate in modo stabile per l’installazione anche solo temporanea dei dispositivi;

3) presidiata: postazione fissa o mobile presso la quale l’operatore di polizia stradale è presente, anche a distanza dal dispositivo, al fine di controllarne in continuo il funzionamento;

4) non presidiata: postazione fissa presso la quale non è presente, neanche a distanza, l’operatore di polizia stradale e sono installati dispositivi o sistemi a funzionamento automatico;

i) sezione di rilevamento: la sezione stradale in cui avviene l’effettiva rilevazione della velocità individuata in funzione della tipologia del dispositivo e della modalità di

ART. 2

rilevamento adottate, non necessariamente coincidente con quella di installazione del dispositivo nella postazione di controllo;

l) rilevamento a distanza: rilevamento della velocità effettuato con dispositivi o sistemi che consentono l’accertamento della violazione a distanza di spazio o di tempo rispetto al luogo e al momento del compimento della violazione, sulla base dei dati e delle immagini registrate, con contestazione differita;

m) modalità di attivazione temporanea: quando i dispositivi sono utilizzati in modo non continuativo in postazioni mobili (variabili o predeterminate) ivi comprese le postazioni a bordo veicolo in movimento; per tale modalità è necessario il presidio, anche solo a distanza dal dispositivo, degli organi di polizia stradale;

n) modalità di attivazione permanente: quando i dispositivi sono utilizzati in modo continuativo, sulla base delle esigenze di gestione e manutenzione degli organi di polizia stradale che possono disporne l’impiego anche solo in determinati giorni e in orari limitati, in postazioni fisse; per tale modalità è possibile il funzionamento automatico, senza la necessità del presidio degli organi di polizia in fase di accertamento dell’infrazione.

o) dispositivi a bordo veicolo in movimento: quando i dispositivi sono installati in modalità di attivazione temporanea a bordo di veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica, ovvero “a rilevamento dinamico”; per tali dispositivi è sempre necessario il presidio da parte degli organi di polizia in fase di accertamento dell’infrazione;

p) contestazione differita: quando la violazione non è immediatamente contestata al trasgressore;

q) attività di ‘data entry’: processo, o parte di esso, di inserimento di dati in un dispositivo o sistema elettronico, nonché di inserimento di dati da un file digitale a un altro o da un documento fisico a uno digitale, ovvero di digitalizzazione di dati;

r) titolare del trattamento dei dati: l’amministrazione da cui dipende l’organo di polizia stradale di cui alla lettera c) che procede all’accertamento e che determina i mezzi del trattamento dei dati personali, per il perseguimento delle finalità previste dalla legge ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679;

ART. 3

(Condizioni per la collocazione delle postazioni di controllo)

1. Le condizioni tecniche per la collocazione delle postazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), sono disciplinate nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le postazioni fisse sono collocate esclusivamente a seguito di valutazione dell’ente proprietario della strada, anche su richiesta dell’organo di polizia stradale che le utilizza.

3. Per la contestazione differita delle violazioni sono collocate, in via ordinaria, postazioni fisse. Laddove non sia possibile, per motivi connessi all’infrastruttura stradale o per altre ragioni obiettive, l’installazione di una postazione fissa in un preciso punto della predetta infrastruttura, è consentita la collocazione di postazioni mobili.

4. Lepostazioni fisseo mobili possono esserecollocatesulleautostradeesulle stradeextraurbane principali di cui all’articolo 2, comma 2, lettere A e B, del Codice, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con

modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168. Per le restanti tipologie di strade le medesime postazioni possono essere collocate esclusivamente sui tratti di strada individuati dal prefetto ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto-legge n. 121 del 2002, sia in ambito extraurbano che in ambito urbano, nel rispetto dell’articolo 11, comma 3, del Codice nonché delle condizioni indicate nell’allegato A di cui al comma 1 del presente articolo ed esclusivamente per l’ambito extraurbano, nel rispetto delle caratteristiche geometriche delle infrastrutture stradali. In ogni caso, la gestione delle postazioni fisse o mobili è riservata esclusivamente agli organi di polizia stradale, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 4 del presente decreto.

5. L’uso di dispositivi a bordo di un veicolo in movimento, quando sono utilizzati senza contestazione immediata della violazione, è consentito sulle strade o sui tratti di strada indicati dal comma 4, nei casi in cui non sia possibile collocare postazioni fisse o mobili

6. La segnalazione e la visibilità delle postazioni di controllo sono disciplinate dal Capo 7 dell’allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 giugno 2017, n. 282. La visibilità della postazione di controllo attuata attraverso dispositivi a bordo veicolo in movimento è garantita dall’installazione sopra il veicolo di un segnale luminoso o a messaggio variabile riportante la dicitura “rilevamento dinamico velocità”, abbinato al dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu di cui all’articolo 177 del Codice, che deve essere in funzione durante il rilevamento.

ART. 4

(Utilizzazione delle postazioni fisse o mobili)

1. In conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro dell’interno 15 agosto 2017, le postazioni fisse o mobili e i dispositivi a bordo di un veicolo in movimento, di cui all’articolo 3, possono essere utilizzati per il rilevamento a distanza delle violazioni esclusivamente:

a) sulle strade di tipo A, di cui all’articolo 2, comma 2, del Codice, dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a) ed f), del Codice;

b) per tutti gli altri tipi di strada di cui all’articolo 2, comma 2, del Codice, dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, nel rispetto dei criteri della pianificazione operativa concordata in sede di Conferenza Provinciale Permanente istituita ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Al fine di tener conto dell’esigenza di evitare duplicazioni, sovrapposizioni nonché di assicurare che il controllo del rispetto dei limiti di velocità risulti efficace, evitando, nel contempo, la contestuale effettuazione di più rilevamenti sul medesimo tratto di strada o nello stesso arco temporale, nella pianificazione operativa di cui al comma 1, il prefetto, ferma restando la possibilità di considerare ogni elemento utile per le finalità di cui al presente comma, tiene conto in particolare dei seguenti elementi e obiettivi:

a) eventuale presenza anche di postazioni fisse lungo lo stesso tratto di strada;

b) possibilità di collocare la postazione mobile in condizione di elevata sicurezza, per gli operatori di polizia stradale e per gli utenti della strada, nel tratto stradale oggetto del potenziale controllo;

c) programmazione, con riferimento alle strade o ai tratti di strade in cui operano diversi organi di polizia stradale, di pianificazioni operative coerenti con le esigenze di

coordinamento, funzionalità e razionalizzazione dell’espletamento dei servizi di controllo della velocità, nonché di adeguata ed efficiente ripartizione e rotazione degli stessi.

3. Le modalità d’uso delle postazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), e le attività complementari al controllo sono disciplinate nell’allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

ART. 5

(Tutela della riservatezza)

1. I dispositivi di controllo utilizzati per l’accertamento dell’eccesso di velocità che consentono di documentare la violazione e, a richiesta dell’interessato, la visione successiva, sono impiegati nel rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

2. Il titolare del trattamento dei dati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera r), assicura che il trattamento dei dati personali sia effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati, assicurando, in particolare, che siano rispettati i principi di protezione dei dati di cui agli articoli 5, 24 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 e che sia effettuato ai soli fini dell’esecuzione delle attività previste dal presente decreto

3. Il titolare del trattamento dei dati di cui al comma 2, cui competono le decisioni in merito ai mezzi del trattamento per il perseguimento delle finalità previste dalla legge, può, nei limiti previsti dal presente decreto, affidare specifiche operazioni di trattamento a soggetti terzi, che agiscono in qualità di responsabili del trattamento, previo accordo con gli stessi sulla protezione dei dati, da stipularsi in forma scritta, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679.

ART. 6

(Disposizioni transitorie e finanziarie)

1. I dispositivi già installati alla data di entrata in vigore del presente decreto, non conformi ai presupposti e alle prescrizioni contenute nell’Allegato A sono posizionati secondo le modalità di cui al medesimo allegato A entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso il termine di cui al primo periodo, gli stessi sono disinstallati sino all’adeguamento alle disposizioni del presente decreto.

2. All’attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELL’INTERNO

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