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Riforma della magistratura onoraria: il disegno di legge

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SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA DEL CONTINGENTE AD ESAURIMENTO

Art. 1 (Modifiche a D.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace)

1. Al capo XI del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 29: 1. la rubrica «Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio» è sostituita dalla seguente: «Ruolo ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio»; 2. i commi «6, 7, 8 e 9» sono sostituiti dai seguenti: 6. I magistrati onorari confermati, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, che è incompatibile con lo svolgimento di ulteriori attività lavorative. Ai magistrati onorari confermati che optano per il regime di esclusività delle funzioni onorarie si applica l'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 7. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano dal servizio se non presentano domanda di partecipazione alla procedura valutativa di cui al comma 3. 8. Ai magistrati onorari confermati si applica il CCNL Comparto funzioni centrali, relativo al personale dell’amministrazione giudiziaria, per la disciplina di permessi, assenze e congedi. 9. I magistrati onorari confermati che non hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie nei termini indicati nel comma 6, possono esercitare l’opzione entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione nel ruolo e ogni effetto decorre dall’anno successivo. b) dopo l’articolo 29 è inserito il seguente: Art. 29-bis (Impegno complessivo dei magistrati onorari confermati) 1. I magistrati onorari che hanno compiuto l’opzione di cui all’articolo 29, comma 6, assicurano la loro disponibilità secondo il programma lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale nell’ambito delle tabelle organizzative dell’ufficio, con il procedimento di cui all'articolo 7bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale


nell’ambito del progetto organizzativo di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, in modo tale che sia assicurato un impegno lavorativo mediamente pari a 40 ore settimanali. 2. I magistrati onorari che non hanno compiuto l’opzione di cui all’articolo 29, comma 6, assicurano la loro disponibilità, secondo il programma lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale nell’ambito delle tabelle organizzative dell’ufficio, con il procedimento di cui all'articolo 7bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nell’ambito del progetto organizzativo di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, in modo tale che sia assicurato un impegno lavorativo pari a due giorni a settimana per una durata media settimanale di 16 ore. c) l’articolo 30 è sostituito dal seguente: Art. 30 (Funzioni e compiti dei giudici onorari di tribunale confermati e dei viceprocuratori onorari confermati) 1. Il ruolo ad esaurimento della magistratura onoraria di cui all’articolo 29 è costituito da giudici onorari di pace confermati, giudici onorari di tribunale confermati, viceprocuratori onorari confermati. 2. Ai magistrati onorari che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitavano le funzioni di giudice di pace continuano ad essere assegnate tutte le funzioni attribuite dalla legge al giudice di pace. 3. Ai giudici onorari di tribunale confermati che, ad eccezione dei magistrati addetti all’ufficio del giudice di pace, sono impiegati nell’ufficio per il processo o nell’ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica, è assegnata la trattazione e la definizione, con funzioni monocratiche, degli affari indicati ai commi 4 e 5. 4. Per il settore civile al giudice onorario possono essere assegnati tutti i procedimenti, ad esclusione: 1) dei procedimenti in materia di famiglia; 2) dei procedimenti in materia societaria e concorsuale; 3) dei procedimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria; 4) dei procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace; 5) dei procedimenti relativi a beni mobili di valore superiore ad euro 50.000, nonché relativi al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro eccedenti il medesimo valore, salvo che si tratti di procedimenti in materia di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, nel qual caso possono essere assegnati procedimenti nei quali il valore non eccede euro 100.000; 6) dei procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito; 5. Per il settore penale al giudice onorario possono essere assegnati tutti i procedimenti, ad esclusione: 1) dei procedimenti relativi a reati diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale; 2) dei procedimenti assegnati al giudice per le indagini preliminari e al giudice dell'udienza preliminare; 3) dei giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal giudice di pace; 4) i procedimenti di cui all'articolo 558 del codice di procedura penale e il conseguente giudizio.


6. Ove ricorrano esigenze temporanee o situazioni emergenziali, il giudice onorario può essere destinato a comporre il collegio salvo che, per il settore civile, si tratti di procedimenti in materia concorsuale o di competenza di sezioni specializzate e, per il settore penale, si tratti di procedimenti di competenza del tribunale del riesame. 7. In ogni caso, del collegio non può far parte più di un giudice onorario. 8. Ai magistrati onorari che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitavano le funzioni di viceprocuratore onorario si applicano gli articoli 16 e 17, salva la possibilità di assegnare al magistrato onorario, con delega del procuratore della Repubblica, anche le funzioni che la legge attribuisce al pubblico ministero in tutti i giudizi in materia civile, del lavoro o fallimentare. d) dopo l’articolo 30 sono inseriti i seguenti: Art. 30-bis (Destinazione in supplenza dei magistrati onorari confermati) 1. Ad eccezione dei procedimenti esclusi ai sensi del comma 4, numeri 1), 3) e 4) e del comma 5, numeri 2), 3) e 4) dell’articolo 30, nei casi di assenza o impedimento temporaneo dei magistrati professionali, i giudici onorari di tribunale confermati possono essere destinati, in presenza di eccezionali esigenze di servizio, a compiti di supplenza dei magistrati assenti o impediti, se è previsto nell’ambito delle tabelle organizzative dell’ufficio e nelle stesse sono predeterminati i criteri per l'individuazione dei giudici onorari da destinare in supplenza. 2. I giudici onorari di tribunale confermati possono essere assegnati, con provvedimento del Presidente del Tribunale, in supplenza presso un ufficio del giudice di pace del circondario, in caso di assenza, impedimento temporaneo o vacanza di uno o più giudici onorari di pace. 3. Ai magistrati onorari destinati in supplenza ai sensi del comma 2 non è dovuto alcun trattamento di missione, dovendosi intendere per sede di servizio il circondario del tribunale. Art. 30-ter (Attività dei magistrati onorari confermati durante il periodo feriale e godimento del periodo feriale) 1. I magistrati onorari confermati non prestano attività durante il periodo feriale di cui all’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742, salvo che ricorrano specifiche esigenze d’ufficio; in tal caso, è riconosciuto il diritto di non prestare attività nel periodo ordinario per un corrispondente numero di giorni. Il compenso previsto dagli articoli 31-bis e 31-ter è corrisposto anche durante il periodo di cui al presente articolo. Art. 30-quater (Trasferimento dei magistrati onorari confermati) 1. I magistrati che esercitano le funzioni di giudice di pace possono essere assegnati, a domanda, ad una sede diversa da quella cui risultano assegnati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, purché la sede richiesta presenti una scopertura e sia ubicata nel medesimo distretto di Corte di appello della sede assegnata. La nuova assegnazione avviene con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, su proposta della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui


all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006, adottata dopo aver sentito i presidenti dei tribunali nel cui circondario sono ubicati l’ufficio di provenienza e quello richiesto. La domanda non può essere accolta se l’ufficio di provenienza presenta una scopertura dell’organico dei magistrati onorari superiore al 60% e può essere riproposta solo decorsi quattro anni dal precedente decreto di nuova assegnazione. 2. I magistrati che esercitano le funzioni di magistrato onorario di tribunale o viceprocuratore possono essere assegnati, a domanda, ad una sede diversa da quella cui risultano assegnati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, purché sia ubicata nel medesimo distretto di Corte di appello della sede assegnata. La nuova assegnazione avviene con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, su proposta della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006, adottata dopo aver sentito, rispettivamente, i presidenti dei tribunali o i procuratori della Repubblica nella cui circoscrizioni sono ubicati l’ufficio di provenienza e quello richiesto. 3. La domanda di nuova assegnazione non può essere accolta nei casi di cui all’articolo 5, comma 4, e, per i soli magistrati che non hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 29, comma 6, anche nei casi di cui all’articolo 5, commi 2 e 3. 4. I giudici onorari di tribunale confermati possono, a domanda, essere trasferiti presso un ufficio del giudice di pace che presenti scopertura di organico, nell’ambito del distretto di Corte d’Appello presso cui esercitavano le funzioni di giudice onorario di tribunale. Il trasferimento avviene con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, su proposta della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006, adottata dopo aver sentito i presidenti dei tribunali nel cui circondario sono ubicati l’ufficio di provenienza e quello richiesto. 5. Ai magistrati onorari confermati si applica l’articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n.104. Art. 30-quinquies (Valutazione di idoneità professionale del magistrato onorario confermato) 1. Con cadenza quadriennale i magistrati onorari confermati sono sottoposti a valutazione di idoneità professionale. 2. Allo scopo sono trasmessi alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario: a) un rapporto del capo dell'ufficio sull'attività svolta dal magistrato e nel quale sono indicati i fatti rilevanti per le valutazioni di cui ai commi 3 e 4; b) copia degli atti e dei provvedimenti esaminati, estratti a campione in conformità ai criteri indicati dal Consiglio superiore della magistratura; c) l'autorelazione del magistrato onorario; d) le statistiche comparate sull'attività svolta, distinte per tipologie di procedimenti e di provvedimenti, ed ogni altro documento ritenuto utile; e) l'attestazione della struttura della formazione decentrata di cui all'articolo 22, comma 3; f) le segnalazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati ai sensi dell’articolo 11, comma 4, lettera f) del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. 3. Almeno due mesi prima della scadenza del quadriennio, la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisiti i documenti di cui al comma 2 esprime, se necessario previa audizione dell'interessato, un giudizio di idoneità o non idoneità a svolgere le funzioni giudiziarie e


lo trasmette al Consiglio superiore della magistratura, con onere di motivare il solo giudizio di non idoneità. 4. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il giudizio di cui al comma 3, quando conferma il giudizio di non idoneità del magistrato onorario confermato dispone, per un biennio, l’assegnazione all’ufficio del processo o all’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, con esclusione dell’esercizio di funzioni giurisdizionali. All’esito del biennio il magistrato onorario confermato è sottoposto a nuova valutazione di idoneità professionale che tiene conto del lavoro svolto nell’ufficio del processo o all’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica e, in caso di seconda valutazione di inidoneità, è dispensato dal servizio con decreto del Ministro della giustizia. Art. 30-sexies (Responsabilità disciplinare dei magistrati onorari confermati) 1. Ai magistrati onorari confermati si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 1 a 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109. Art. 30-septies (Decadenza dall’incarico dei magistrati onorari confermati) 1. Il presidente del tribunale per i giudici onorari confermati e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, per i viceprocuratori onorari, vigilano sul rispetto degli impegni assunti dal magistrato in conformità al disposto dell’articolo 29-bis, commi 1 e 2, sull’osservanza del regime di incompatibilità previsto dall’articolo 29, comma 6, primo periodo, del presente decreto e del divieto di cui all’articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per i magistrati onorari optanti per l’esercizio esclusivo delle funzioni onorarie, nonché sull’osservanza del regime di incompatibilità previsto dall’articolo 5 del presente decreto per i magistrati che non hanno optato per l’esercizio esclusivo delle funzioni onorarie. 2. In caso di grave inadempimento agli impegni assunti o di violazione dei divieti indicati al comma 1, il presidente del tribunale, per i giudici onorari, e il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i viceprocuratori onorari, investono la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006, con proposta di decadenza. La sezione autonoma, sentito l'interessato, quando ritiene la proposta fondata la trasmette al Consiglio superiore della magistratura, che dispone la decadenza dall’incarico se accerta il grave inadempimento o la violazione dei divieti indicati al comma 1. Art. 30-octies (Ulteriori disposizioni) 1. Ai magistrati onorari di cui al presente capo si applicano gli articoli 8, 9, 15, 16,17,19, 20, 22 e, per i soli magistrati che non hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 29, comma 6, anche l’articolo 5. 2. L’incarico dei magistrati onorari confermati ai sensi dell’articolo 29 è temporaneamente sospeso, a domanda e senza diritto ad alcun trattamento economico, con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006, nei casi nei quali ai magistrati


ordinari è consentita l’aspettativa, il collocamento fuori ruolo o altro istituto ostativo allo svolgimento del rapporto di servizio per motivi familiari, concorsuali, elettorali o per l’espletamento di incarichi politici o incarichi amministrativi incompatibili con l’esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie. e) all’articolo 31, dopo le parole “all’articolo 29,” sono inserite le seguenti: “le disposizioni di cui all’articolo 30 vigente alla data del 31 dicembre 2021, nonché”. f) dopo l’articolo 31 sono inseriti i seguenti: Art. 31-bis (Compenso e regime contributivo dei magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via esclusiva) 1. Ai magistrati onorari del ruolo ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto che esercitano le funzioni in via esclusiva è corrisposto un compenso annuo al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in tredici mensilità, di euro 58.840. 2. Ai magistrati di cui al comma 1 è riconosciuto un trattamento per l’esclusivo esercizio delle funzioni onorarie da corrispondersi in ogni caso di cessazione del rapporto, da determinarsi secondo le modalità disciplinate dall’articolo 2120 del codice civile. 3. I magistrati onorari confermati ai sensi dell’articolo 29 del presente decreto, che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e sono iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS e alle seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale: a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; b) assicurazione contro la disoccupazione involontaria; c) assicurazione contro le malattie; d) assicurazione di maternità. 4. I contributi previdenziali dovuti per il finanziamento delle forme di previdenza ed assistenza sociale di cui al comma 3 sono versati all’INPS e all’INAIL secondo le disposizioni, le modalità e i termini previsti per il versamento dei contributi dovuti per la generalità dei lavoratori dipendenti. 5. Il compenso corrisposto ai sensi del comma 1 è assimilato, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e costituisce base imponibile previdenziale ai fini e per gli effetti del presente articolo. 6. Ai magistrati onorari di cui al comma 1 è riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, ove venga superata la soglia delle sei ore di presenza presso l’ufficio giudiziario. 7. Le giornate o loro frazioni dedicate alle attività di formazione obbligatoria sono computate a ogni effetto, anche economico, come attività giurisdizionali. Art. 31-ter (Compenso e regime contributivo dei magistrati confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva)


1. Ai magistrati onorari del ruolo ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto che esercitano le funzioni in via non esclusiva è corrisposto un compenso annuo al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in dodici mensilità, di euro 20.000. 2. I magistrati onorari di cui al comma 1 sono iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e si applicano per intero le aliquote contributive pensionistica e aggiuntive previste per i lavoratori parasubordinati e figure assimilate, anche per i periodi in cui svolgono attività lavorative aggiuntive. I magistrati onorari di cui al comma 1 sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 3. La ripartizione dell’onere contributivo di cui al comma 2 è stabilita nella misura di un terzo (1/3) a carico del magistrato onorario e di due terzi (2/3) a carico del Ministero della giustizia. 4. Fermo quanto previsto al comma 2, i magistrati onorari di cui al comma 1 che hanno titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense mantengono altresì l'iscrizione alla Cassa in relazione ai compensi percepiti per l’esercizio della professione forense. 5. Fermo quanto previsto al comma 2, i magistrati onorari di cui al comma 1 che svolgono attività lavorative aggiuntive, diverse da quelle di cui al comma 4, mantengono altresì il corrispondente regime contributivo in relazione ai compensi o alle retribuzioni percepite per quelle attività. In caso di concorrenza delle tutele relative alla maternità/paternità, al congedo parentale, alla degenza ospedaliera e alla malattia, le prestazioni sono richieste all’Inps. 6. Il compenso corrisposto ai sensi del comma 1 è assimilato, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e costituisce base imponibile previdenziale ai fini e per gli effetti del presente articolo. 7. Ai magistrati onorari di cui al comma 1 è riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, ove venga superata la soglia delle sei ore di presenza presso l’ufficio giudiziario. 8. Le giornate o loro frazioni dedicate alle attività di formazione obbligatoria sono computate a ogni effetto, anche economico, come attività giurisdizionali. Art. 31-quater (Adeguamento del compenso) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 i compensi previsti dagli articoli 31-bis e 31-ter sono adeguati sulla base delle percentuali derivanti dall’applicazione dei criteri previsti dall’articolo 24, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n.448. Art. 31-quinquies (Riscatto annualità esercizio funzioni onorarie) 1. I magistrati onorari iscritti alle gestioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e della Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in forza delle disposizioni di cui ai commi precedenti, hanno facoltà di domandare il riscatto delle annualità di esercizio delle funzioni onorarie in periodi precedenti alla data del 1° gennaio 2023. 2. La facoltà di riscatto di cui al comma 1 non può essere esercitata in relazione ai compensi già assoggettati a contribuzione in virtù di precedente iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Art. 2


(Rimessione in termini e disciplina della conferma) 1. Nel termine di trenta giorni a far data dall’entrata in vigore della presente legge, i magistrati onorari non confermati per la mancata presentazione della domanda di cui al comma 1 dell’articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116 possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età, fermo l’obbligo di restituire l’indennità di cui al comma 2 dell’articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116, ove percepita. 2. I magistrati onorari che presentano domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo sono ammessi all’ultima delle procedure valutative indette ai sensi del comma 3 dell’articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116. Art. 3 (Disposizioni transitorie) 1. I magistrati onorari confermati che sono anche pubblici dipendenti devono chiedere l’autorizzazione di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 anche se rilasciata in precedenza. 2. I magistrati confermati ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116, che non hanno esercitato l’opzione di cui al comma 6 dello stesso articolo, possono chiedere di esercitare l’opzione nel termine di trenta giorni a far data dall’entrata in vigore della presente legge, in aggiunta a quanto previsto dal comma 9 dello stesso articolo. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro il trimestre successivo provvede sulla domanda e, in caso di accoglimento, ogni effetto decorre dal primo giorno del mese successivo all’accoglimento della domanda. Art. 4 (Disposizioni finanziarie) 1. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 147.563.123 per l’anno 2024, euro 157.373.030 per l’anno 2025, euro 156.440.246 per l’anno 2026, euro 151.952.468 per l’anno 2027, euro 150.732.426 per l’anno 2028, euro 145.817.431 per l’anno 2029, euro 144.486.330 per l’anno 2030, euro 137.533.771 per l’anno 2031, euro 135.631.816 per l’anno 2032, euro 123.422.360 per l’anno 2033 e a regime cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo previsto dal disegno di legge di bilancio per l’anno 2024 e per il triennio 20242026.


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