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Camera, concorso da Consigliere parlamentare: i requisiti

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Considerato, in particolare, che la citata deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 32 dell’11 aprile 2019, come modificata dalle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n. 30 del 28 marzo 2023, ha previsto, in via transitoria, limitatamente alle procedure di reclutamento avviate entro il 31 marzo 2024, fino all’immissione in ruolo dei candidati risultati vincitori o idonei, la sospensione dell’efficacia delle norme recate dall’articolo 1, comma 3, dall’articolo 2 e dall’articolo 4, comma 3, nella parte in cui prevede l’applicazione ai dipendenti di futura assunzione del trattamento giuridico unitario stabilito con conformi deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, delle Disposizioni in tema di istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, e dall’articolo 2, comma 1, dello Statuto unico dei dipendenti del Parlamento; Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, con la quale è stato approvato l’accordo in tema di stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della citata deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 32 dell’11 aprile 2019, successivamente modificata dalle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n. 30 del 28 marzo 2023; Visti gli articoli 2, 7, 8, 9, 41, 46, 51, 52 e 53 del Regolamento dei Servizi e del personale della Camera dei deputati; Visto l’art. 52, comma 1, lettera a), secondo periodo, del Regolamento dei Servizi e del personale della Camera dei deputati, che, nello stabilire che possono partecipare ai concorsi pubblici presso la Camera i cittadini italiani di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 40 anni, prevede altresì che nei singoli bandi di concorso possano essere stabiliti limiti di età diversi in relazione alla specifica natura della professionalità; Considerata l’esigenza di garantire un opportuno bilanciamento tra la necessità di assicurare i presupposti per il pieno svolgimento del percorso professionale dei Consiglieri parlamentari previsto dal Regolamento dei Servizi e del personale e quella di garantire la più ampia partecipazione al concorso; Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012, con la quale sono stati definiti i trattamenti stipendiali dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a decorrere dal 1° febbraio 2013; Visto il Regolamento dei concorsi per l’assunzione del personale della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1999, e modificato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 242 del 27 luglio 2000, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2000;

CAMERA DEI DEPUTATI Pubblico concorso, per esami, a venticinque posti di Consigliere parlamentare della professionalità generale della Camera dei deputati (D.P. 21 dicembre 2023, n. 783) IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 72 del 21 dicembre 2023, con la quale è stato approvato il bando del pubblico concorso, per esami, a venticinque posti di Consigliere parlamentare della professionalità generale della Camera dei deputati; Visto l’articolo 12 del Regolamento della Camera dei deputati; Visti gli articoli 1, 3 e 4 delle Disposizioni in tema di istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento; Visti gli articoli 2, 4 e 7 dello Statuto unico dei dipendenti del Parlamento; Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 32 dell’11 aprile 2019, come modificata dalle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n. 30 del 28 marzo 2023, con la quale è stata prevista, tra l’altro, la sospensione dell’efficacia delle disposizioni previste dall’Accordo istitutivo del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento in materia di svolgimento congiunto delle procedure di reclutamento del personale e di iscrizione nella terza sezione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 30 del 28 marzo 2023, con la quale è stato ulteriormente aggiornato il cronoprogramma delle procedure concorsuali, approvato con la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 37 del 5 giugno 2019 e aggiornato con le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021 e n. 165 del 15 giugno 2022; D E C R E T A:

Art. 1. Posti messi a concorso 1. È indetto un pubblico concorso, per esami, a venticinque posti di Consigliere parlamentare della professionalità generale (codice C13), con lo stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 32 dell’11 aprile 2019, come modificata dalle deliberazioni dell’Ufficio di presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n. 30 del 28 marzo 2023, disciplinato dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, e con il trattamento economico stabilito ai sensi della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012.

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Art. 2. Riserva di posti

1. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei deputati è riservato un numero di posti pari ad un decimo delle assunzioni di cui all’articolo 1 per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei. 2. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei deputati appartenente al quarto livello, che abbia maturato in tale livello almeno cinque anni di anzianità, è riservato, altresì, un numero di posti pari ad un quinto delle assunzioni di cui all’articolo 1 per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei. Art. 3. Requisiti per l’ammissione al concorso 1. Per l’ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) età non superiore a 47 anni. Il limite di età è da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 47° anno; c) uno dei titoli di istruzione o eventuali titoli equiparati ai sensi della normativa vigente, di cui all’allegato A. Qualora il titolo di istruzione richiesto sia stato conseguito all’estero, esso è considerato requisito valido per l’ammissione ove sia stato riconosciuto equivalente ovvero equipollente, ai sensi della normativa vigente, ad uno dei titoli di istruzione di cui al primo periodo; d) idoneità fisica all’impiego valutata in relazione alle mansioni professionali; e) godimento dei diritti politici; f) assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento di disciplina per il personale, il cui testo è riportato nell’allegato C, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione. 2. Ai sensi dell’articolo 52, comma 3, del Regolamento dei Servizi e del personale della Camera dei deputati, qualora a carico dei vincitori risultino sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati diversi da quelli previsti dal citato articolo 8 del Regolamento di disciplina per il personale, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione, ovvero qualora risultino procedimenti penali pendenti, il Presidente della Camera dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se vi sia compatibilità con lo svolgimento di attività e funzioni al servizio dell’istituto parlamentare. 3. Ai fini della partecipazione al concorso, al personale di ruolo dipendente della Camera dei deputati non è richiesto il requisito di cui al comma 1, lettera b). Art. 4. Disposizioni sui requisiti per l’ammissione e sui titoli di preferenza 1. I requisiti per l’ammissione al concorso, nonché i titoli di preferenza utili, a parità di punteggio, nella formazione della graduatoria finale, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per l’invio della domanda di partecipazione. Qualora il candidato alla medesima data non sia ancora in possesso della dichiarazione di equivalenza ovvero di equipollenza di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), secondo periodo, fa fede la data di presentazione della richiesta all’autorità competente. I titoli di preferenza utili ai fini della formazione della graduatoria finale sono quelli definiti in materia di concorsi pubblici dalla normativa vigente alla data di scadenza del termine utile per l’invio delle domande di partecipazione. 2. Il possesso dei requisiti per l’ammissione al concorso e dei titoli di preferenza di cui al comma 1 del presente articolo è autocertificato dai candidati ai sensi dell’articolo 5, comma 5. 3. Il difetto dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso comporta l’esclusione dallo stesso. In tutti i casi di esclusione dal concorso previsti dal presente bando, l’Amministrazione può disporre l’esclusione in ogni fase della procedura, può non procedere alla chia-

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mata in servizio, dandone comunicazione agli interessati, ovvero può procedere alla risoluzione del rapporto di impiego, qualora sia già intervenuta l’assunzione in servizio. 4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove d’esame con riserva di accertamento del possesso di ciascuno dei requisiti per l’ammissione al concorso. Art. 5. Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata per via telematica, entro le ore 18:00 (ora italiana) del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale, esclusivamente attraverso l’applicazione disponibile all’indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it. Per accedere all’applicazione i candidati devono essere in possesso di un’identità nell’ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Chi ne fosse sprovvisto può richiederla secondo le procedure indicate nel sito spid.gov.it. 2. Il termine di cui al comma 1 è perentorio. La data e l’orario di invio della domanda di partecipazione sono attestati dall’applicazione di cui al comma 1 che, allo scadere del termine di cui al medesimo comma 1, non permetterà più né la compilazione né l’invio della domanda di partecipazione. Al fine di evitare un’eccessiva concentrazione nell’accesso all’applicazione di cui al comma 1 in prossimità della scadenza del termine di cui al medesimo comma 1 e tenuto anche conto del tempo necessario per completare l’iter di compilazione e di invio della domanda di partecipazione, si raccomanda di inviare per tempo la propria candidatura. Entro il termine di cui al comma 1 il candidato ha la possibilità di ritirare la domanda già inviata, mediante l’apposita funzionalità dell’applicazione, e di presentarne una nuova, effettuando un ulteriore pagamento del contributo di cui al comma 4. 3. Non sono ammesse forme di produzione e di invio della domanda di partecipazione diverse da quella prevista al comma 1. Eventuali domande prodotte o inviate con modalità diverse da quelle previste al comma 1 non saranno prese in considerazione. 4. Il candidato è tenuto a versare un contributo di segreteria, in nessun caso rimborsabile, pari a € 10,00 (euro dieci/00), attraverso il sistema PagoPA, seguendo le indicazioni riportate nell’applicazione di cui al comma 1. 5. Tramite l’applicazione di cui al comma 1 del presente articolo, i candidati sono chiamati ad autocertificare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, consapevoli che, ai sensi dell’articolo 76 del citato decreto n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 6. I candidati in condizioni di disabilità, anche temporanee, non incompatibili con l’idoneità fisica di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), ovvero in avanzato stato di gravidanza o in stato di puerperio che abbiano esigenza di essere assistiti durante le prove d’esame, devono comunicare l’esigenza stessa all’atto dell’invio della domanda di partecipazione, precisando il tipo di disabilità, ovvero l’avanzato stato di gravidanza o lo stato di puerperio, al fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti atti a garantire la regolare partecipazione al concorso, nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove stesse, e devono documentare tali condizioni mediante idonea certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica che ne specifichi la natura, da presentare entro la data che verrà indicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale di cui all’articolo 13, comma 1, del presente bando. Nel caso in cui le condizioni indicate nel periodo precedente siano intervenute successivamente allo scadere del termine utile per l’invio della domanda di partecipazione, i candidati possono comunicarle secondo le modalità indicate nell’applicazione di cui al comma 1. 7. I candidati affetti da invalidità riconosciuta uguale o superiore all’80% sono esentati dalla prova selettiva e sono direttamente ammessi alle prove scritte, previa presentazione di idonea documentazione comprovante il grado di invalidità, da allegare alla domanda di partecipazione. Ai fini dell’esenzione dalla prova selettiva, fa fede la documentazione inviata dai candidati entro lo scadere del termine utile per l’invio della domanda di partecipazione. Nel caso in cui tale condizione sia

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accertata successivamente allo scadere del predetto termine, i candidati possono comunicarla secondo le modalità indicate nell’applicazione di cui al comma 1. Ai sensi del presente comma, per idonea documentazione deve intendersi il verbale di accertamento dell’invalidità rilasciato dall’INPS ovvero, per i casi di invalidità accertati antecedentemente al 1° gennaio 2010, il verbale della Commissione medica dell’azienda sanitaria locale competente ovvero il provvedimento di accertamento adottato dall’autorità giurisdizionale competente, recanti l’indicazione della percentuale di invalidità riconosciuta. 8. I candidati che intendano sostenere la prova orale facoltativa sulla conoscenza di una lingua straniera, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, devono indicarlo nella domanda di partecipazione. Art. 6. Esclusione di oneri istruttori per l’Amministrazione e comunicazioni con i candidati 1. L’Amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio al fine dell’acquisizione o del completamento dei dati richiesti nella domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati in maniera incompleta dal candidato, ovvero nel caso in cui non sia stata completata la procedura di invio della domanda di partecipazione. 2. Il candidato deve comunicare, utilizzando le apposite funzionalità dell’applicazione di cui all’articolo 5, comma 1, qualunque cambiamento dell’indirizzo di posta elettronica, nonché dell’indirizzo postale indicati nella domanda di partecipazione. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità né alcun onere per la mancata possibilità di invio, la dispersione o il mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata, inesatta o incompleta indicazione nella domanda di partecipazione dell’indirizzo di posta elettronica, nonché dell’indirizzo postale o da mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi stessi, né per eventuali disguidi informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

2. L’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte è pubblicato nell’applicazione di cui all’articolo 5, comma 1, in conformità all’articolo 13, comma 2. La pubblicazione dell’elenco degli ammessi alle prove scritte costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell’elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell’articolo 14. La mancata presenza del candidato, anche soltanto a una delle prove scritte previste, nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti comporta l’esclusione automatica dal concorso. 3. Le prove scritte sono quattro: a) elaborato di diritto costituzionale. Il tempo a disposizione è di quattro ore; b) elaborato di diritto e procedura parlamentare. Il tempo a disposizione è di quattro ore; c) elaborato di diritto civile ovvero di politica economica, secondo la scelta di ciascun candidato dopo il sorteggio delle due tracce. Il tempo a disposizione è di quattro ore; d) elaborato di storia d’Italia dal 1861 ad oggi. Il tempo a disposizione è di quattro ore. 4. Nei giorni fissati per lo svolgimento delle prove scritte, la Commissione esaminatrice, sulla base delle proposte dei suoi componenti, predispone tre tracce per ciascuna delle materie oggetto delle prove di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 e le sottopone al sorteggio dei candidati. 5. Per lo svolgimento delle prove scritte, la Commissione esaminatrice può stabilire che le stesse siano redatte mediante l’utilizzo di programmi di videoscrittura. 6. Le prove scritte sono corrette previo abbinamento in forma anonima delle buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato. 7. Le prove scritte sono valutate in trentesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova. Art. 10. Prova orale

Art. 7. Prove d’esame 1. Gli esami consistono in una prova selettiva, quattro prove scritte e una prova orale. Art. 8. Prova selettiva 1. La prova selettiva consiste in 60 quesiti, a risposta multipla e a correzione informatizzata, concernenti le materie di cui all’allegato B, Parte I. I quesiti oggetto della prova selettiva sono estratti da un archivio, validato dalla Commissione esaminatrice. 2. Per lo svolgimento della prova selettiva i candidati sono distribuiti in turni successivi mediante sorteggio, effettuato dalla Commissione esaminatrice, della lettera di inizio delle convocazioni. La mancata presenza del candidato nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti per la prova selettiva comporta l’esclusione automatica dal concorso. 3. La prova selettiva è valutata partendo da base 60, con la sottrazione di 1 punto per ogni risposta errata o plurima e di 0,8 punti per ogni risposta omessa. Il punteggio riportato nella prova selettiva è comunicato agli interessati mediante pubblicazione di elenchi nell’applicazione di cui all’articolo 5, comma 1. Il tempo a disposizione è determinato dalla Commissione esaminatrice di cui all’articolo 12. Art. 9. Prove scritte 1. L’ammissione alle prove scritte è deliberata al termine della prova selettiva. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, in base al punteggio riportato nella prova selettiva, si siano collocati entro il 250° posto. Il predetto numero di 250 ammessi può essere superato per ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all’ultimo posto utile dell’elenco di idoneità, nonché i candidati ammessi ai sensi dell’articolo 5, comma 7.

1. L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale è pubblicato nell’applicazione di cui all’articolo 5, comma 1, in conformità all’articolo 13, comma 2. La pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell’elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell’articolo 14. 2. La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la valutazione della preparazione e dell’aggiornamento culturale del candidato nelle materie di cui all’allegato B, Parte III. La prova orale in lingua inglese consiste nella lettura e nella traduzione di un breve testo scritto in lingua, che costituisce la base per il colloquio. 3. La prova orale è valutata in trentesimi. Ottengono l’idoneità i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21/30. 4. I candidati possono sostenere una prova orale facoltativa sulla conoscenza di un’ulteriore lingua straniera tra quelle indicate nell’allegato B, Parte III. La prova orale facoltativa consiste nella lettura e nella traduzione di un breve testo scritto nella lingua prescelta, che costituisce la base per il colloquio. Alla prova facoltativa è attribuito un punteggio fino ad un massimo di 0,20. 5. Immediatamente prima dell’inizio di ciascuna seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice individua gli argomenti del colloquio e i testi oggetto delle prove in lingua straniera, da sottoporre al sorteggio di ciascun candidato. 6. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del punteggio da ciascuno di loro conseguito nella prova orale e nell’eventuale prova facoltativa. L’elenco è pubblicato nell’applicazione di cui all’articolo 5, comma 1. Art. 11. Graduatoria finale 1. Il punteggio complessivo è costituito dalla media tra il punteggio medio delle prove scritte e il punteggio della prova orale.

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2. Al punteggio complessivo è aggiunto il punteggio della prova orale facoltativa. 3. Il punteggio finale così risultante costituisce il punteggio di concorso. 4. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto della riserva di posti di cui all’articolo 2, nonché, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza di cui all’articolo 4, comma 1. A tal fine, i candidati ammessi alla prova orale devono presentare i documenti comprovanti il possesso di titoli che diano luogo alla preferenza a parità di punteggio entro il giorno in cui hanno inizio le prove orali. Art. 12. Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente della Camera dei deputati. 2. La Commissione esaminatrice può aggregarsi membri esperti, anche per singole fasi della procedura di concorso. 3. La Commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle prove; cura l’osservanza delle istruzioni impartite ai candidati per il corretto svolgimento delle prove e dispone l’esclusione dei candidati che contravvengono alle stesse; determina i criteri di valutazione delle prove e le valuta, attribuendo i relativi punteggi; fissa i termini necessari per consentire le comunicazioni relative alle fasi del procedimento concorsuale ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2; forma gli elenchi degli idonei nelle diverse fasi concorsuali e approva la graduatoria finale del concorso.

2. Il ricorso è proponibile entro trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento, ovvero dalla data di pubblicazione nell’applicazione di cui all’articolo 5, comma 1, degli elenchi degli ammessi o di altro provvedimento di carattere generale. Art. 15. Accesso agli atti del concorso 1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di concorso secondo quanto previsto dall’articolo 7 del Regolamento dei concorsi per l’assunzione del personale della Camera dei deputati e dal Regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi della Camera dei deputati, pubblicati nel sito istituzionale camera.it. La relativa richiesta deve essere inviata alla segreteria della Commissione esaminatrice, all’indirizzo di posta elettronica concorsi.accesso@ camera.it. Art. 16. Informazioni relative al concorso 1. Tutte le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso saranno pubblicate nell’applicazione di cui all’articolo 5, comma 1, disponibile all’indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it. Art. 17. Dati personali

Art. 13. Diari d’esame e avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale 1. I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso devono presentarsi per sostenere la prova selettiva nel giorno, nell’ora e nella sede che saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale n. 29 del 9 aprile 2024, muniti del documento di riconoscimento, in corso di validità, indicato nella domanda di partecipazione e dell’avviso di convocazione che sarà disponibile nell’applicazione di cui all’articolo 5, comma 1. Nella medesima Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale saranno pubblicate, altresì, le informazioni sull’eventuale richiesta della documentazione necessaria all’accertamento dei requisiti per l’ammissione, nonché sulla data entro la quale dovrà essere presentata la certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica, ai sensi dell’articolo 5, comma 6. 2. Nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale del secondo venerdì successivo all’ultima giornata della prova selettiva saranno pubblicate: la data a partire dalla quale sarà disponibile l’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte; le informazioni inerenti al diario delle medesime prove scritte; le informazioni inerenti alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale; le informazioni inerenti al diario della medesima prova orale. 3. Tutte le informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale e nell’applicazione di cui all’articolo 5, comma 1, assumono valore di notifica a tutti gli effetti e possono essere sostituite, con valore di notifica a tutti gli effetti, da comunicazioni individuali ai singoli candidati.

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Servizio del Personale, Area reclutamento, della Camera dei deputati, ai soli fini della gestione della procedura di concorso e possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della medesima procedura, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR). 2. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Camera dei deputati. 3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione al concorso. All’atto della domanda di partecipazione, il candidato esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali di cui al comma 1. Il trattamento riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR. 4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di concorso, con l’utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari per perseguire le predette finalità. 5. L’interessato gode dei diritti di cui al capo III del GDPR, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, cancellare o limitare i propri dati nelle modalità e nei casi ivi stabiliti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla sua situazione particolare. Tali diritti possono essere fatti valere inviando la relativa richiesta alla Camera dei deputati, all’indirizzo di posta elettronica concorsi.datipersonali@camera.it. Art. 18.

Art. 14.

Assunzione dei vincitori

Ricorsi

1. I vincitori del concorso ricevono apposito avviso e sono sottoposti ad esami medici, al fine di accertarne l’idoneità fisica all’impiego. 2. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese all’atto della domanda di partecipazione e, qualora emerga la non veridicità di quanto autocertificato, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. I vincitori sono chiamati in servizio condizionatamente all’esito favorevole degli accertamenti medici e all’accertamento dell’effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti.

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera dei deputati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 243 del 19 ottobre 2009 e disponibile nel sito istituzionale della Camera dei deputati camera. it, avverso i provvedimenti della procedura di concorso è proponibile ricorso alla Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati, via del Seminario, n. 76, 00186 Roma. In alternativa, il ricorso è proponibile all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) tutelagiurisdizionale@certcamera.it.

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4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti ad un periodo di prova della durata di un anno, rinnovabile di un altro anno, e sono confermati in ruolo se superano la prova stessa. Durante il periodo di prova essi hanno i doveri e i diritti e godono del trattamento economico previsti per il personale di ruolo. 5. Al termine del periodo di prova, il Segretario generale dispone la conferma in ruolo. Il periodo di prova è valido a tutti gli effetti. In caso di risoluzione del rapporto di impiego, disposta con decreto del Presidente della Camera dei deputati, su proposta del Segretario generale, è corrisposta un’indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova, ovvero a quattro mensilità se il periodo di prova sia stato rinnovato. 6. La graduatoria finale rimane aperta per 36 mesi a decorrere dalla data di approvazione.

Parte III

Prova orale diritto costituzionale diritto e procedura parlamentare diritto amministrativo diritto civile diritto dell’Unione europea

Roma, 21 dicembre 2023

storia d’Italia dal 1861 ad oggi Il Presidente FONTANA

politica economica contabilità dello Stato e degli enti pubblici

Il Segretario generale CASTALDI

lingua inglese Lingue straniere oggetto della prova orale facoltativa: Francese

ALLEGATO A

Spagnolo Tedesco

TITOLI DI ISTRUZIONE PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO

Russo

Lauree magistrali LM-1, LM-2, LM-5, LM-10, LM-11, LM-14, LM-15, LM-16, LM-19, LM-36, LM-37, LM-38, LM-39, LM-43, LM-45, LM-52, LM-56, LM-59, LM-62, LM-63, LM-64, LM-65, LM-76, LM-77, LM-78, LM-80, LM-81, LM-82, LM-83, LM-84, LM-87, LM-88, LM-89, LM-90, LM-91, LM-92, LM-93, LM-94, LMG-01 ovvero corrispondente laurea specialistica di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 ovvero diploma di laurea del vecchio ordinamento (previgente al citato decreto ministeriale n. 509 del 1999), secondo il decreto interministeriale del 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009.

Portoghese Cinese Arabo

ALLEGATO C ALLEGATO B MATERIE OGGETTO DELLE PROVE D’ESAME

ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER IL PERSONALE (Testo approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 19 febbraio 1969, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 365 del 1° marzo 1969, come modificato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 28 febbraio 1989, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 850 del 16 marzo 1989, e con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 5 aprile 1990, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1545 del 12 agosto 1990)

Parte I

Prova selettiva diritto costituzionale (Costituzione italiana) diritto e procedura parlamentare (Regolamento della Camera) diritto civile (Codice civile- Libro IV, artt. da 1173 a 1469) diritto dell’Unione europea (TUE artt. da 1 a 20; artt. da 47 a 55 versione consolidata; TFUE artt. da 1 a 25; artt. da 223 a 309; Protocolli nn. 1 e 2 – versione consolidata) Parte II

Prove scritte diritto costituzionale diritto e procedura parlamentare diritto civile ovvero, a scelta del candidato, politica economica storia d’Italia dal 1861 ad oggi

ART. 8 Si può incorrere nella destituzione, previo procedimento disciplinare, per condanna passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del Codice penale; ovvero per delitto di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495, 498 del Codice penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537 del Codice penale e dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita. Si incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare, per condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici. 23E12962

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