www.fgks.org   »   [go: up one dir, main page]

Bozza ddl semplificazioni

Page 1

Titolo I...................................................................................................................................4 Misure di semplificazione in favore delle attività economiche..........................................4 Capo I 4 Misure di semplificazione per le imprese........................................................................4 ART. 1............................................................................................................................4 (Semplificazioni in materia di autotutela) 4 ART. 2............................................................................................................................4 (Misure di semplificazione in materia di interscambio di pallet)...................................4 Capo II 7 Misure di semplificazione in materia di turismo............................................................7 ART. 3............................................................................................................................7 (Misure di semplificazione della disciplina della professione di guida alpina) 7 Capo III..............................................................................................................................8 Misure di semplificazione in materia di navigazione.....................................................8 ART. 4............................................................................................................................8 (Esenzione dall’annotazione di imbarco e sbarco) 8 ART. 5............................................................................................................................9 (Forma del contratto)......................................................................................................9 ART. 6 9 (Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l’armatore).........................9 ART. 7...........................................................................................................................10 (Riordino della disciplina del servizio sanitario a bordo di navi mercantili nazionali) 10 Capo IV............................................................................................................................10 Ulteriori misure di semplificazione................................................................................10 ART. 8...........................................................................................................................10 (Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta al lavoro) 10 ART. 9...........................................................................................................................11 (Semplificazioni in materia di rifiuti)...........................................................................11 Titolo II 11 Misure di semplificazione in favore dei cittadini.............................................................11 Capo I...............................................................................................................................11 Semplificazione dei procedimenti amministrativi in favore dei cittadini 11 ART. 10.........................................................................................................................11 (Misure di semplificazione in materia di rilascio delle autorizzazioni all’inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e all’affido o dispersione delle ceneri)..................11 1
ART. 11 11 (Modifiche al codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta) 11 ART. 12.........................................................................................................................12 (Diposizioni in materia di traduzioni giurate) 12 ART. 13.........................................................................................................................12 (Misure di semplificazione in materia di permesso di costruire immobili vincolati)...12 Capo II 12 Misure di semplificazione in materia di istruzione.......................................................12 ART. 14.........................................................................................................................13 (Misure in materia di parità scolastica) 13 ART. 15.........................................................................................................................14 (Misure di semplificazione in ambito scolastico per studenti e famiglie)....................14 ART. 16 16 (Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno) 16 Titolo III..............................................................................................................................16 Ulteriori misure di semplificazione...................................................................................16 Capo I 16 Misure di semplificazione in materia di università.......................................................16 ART. 17.........................................................................................................................17 (Semplificazione della procedura di conferimento del titolo di professore emerito delle università).............................................................................................................17 ART. 18 17 (Semplificazione della procedura di approvazione degli statuti e dei regolamenti delle Università).....................................................................................................................17 ART. 19.........................................................................................................................17 (Semplificazione della procedura di riconoscimento dei Consorzi universitari) 17 Capo II Misure di semplificazione in materia sanitaria...............................................18 ART. 20.........................................................................................................................18 (Semplificazioni in materia di certificazione medica in telemedicina) 18 ART. 21.........................................................................................................................18 (Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso in occasione del Giubileo del 2025)..................................................................................18 ART. 22.........................................................................................................................19 (Modifiche alla disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazioni di cui all’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288).....................................................................................................19 ART. 23 19 2
(Misure di semplificazione per promuovere l’erogazione dei servizi in farmacia) 19 Capo III............................................................................................................................20 Misure di semplificazione in materia di pubblica sicurezza........................................20 ART. 24 20 (Misure di semplificazione in materia di disciplina delle armi)...................................20 ART. 25........................................................................................................................21 (Misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi di pubblica sicurezza) 21 ART. 26........................................................................................................................21 (Disposizioni in materia di oggetti preziosi).................................................................21 Capo IV............................................................................................................................21 Semplificazioni in materia di attuazione di obblighi di legge 21 ART. 27........................................................................................................................22 (Modifiche alla disciplina sulla promozione dell’economia circolare di cui all’articolo 4 della legge 17 maggio 2022, n. 60,)........................................................22 ART. 28 22 (Modifiche alla disciplina sul conferimento di rifiuti in discarica, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo13 gennaio 2003, n. 36) 22 ART. 29........................................................................................................................22 (Abrogazioni)................................................................................................................22 Titolo IV 23 Disposizioni finali...............................................................................................................23 Capo I...............................................................................................................................23 Disposizioni finali 23 ART. 30.........................................................................................................................23 (Clausola di salvaguardia)............................................................................................23 3

DISEGNO DI LEGGE RECANTE «DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE E DI SERVIZI A FAVORE DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE»

Titolo I

Misure di semplificazione in favore delle attività economiche

Capo I

Misure di semplificazione per le imprese

ART. 1

(Semplificazioni in materia di autotutela)

1. All’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1 e al comma 2-bis, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

ART. 2

(Misure di semplificazione in materia di interscambio di pallet)

1. Al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 17-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 17-bis - (Istituzione del sistema di interscambio di pallet – Finalità, ambito di applicazione e definizioni) - 1. Le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17ter si applicano ai pallet standardizzati interscambiabili utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto nell’ambito del territorio nazionale delle merci, riconoscibili e identificabili in quanto contraddistinti da marchi registrati come marchi collettivi o di certificazione. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente articolo le tipologie di pallet non interscambiabili, la cui proprietà in capo a un determinato soggetto giuridico sia inequivocabilmente indicata sul prodotto come specifica di capitolato tecnico di produzione. Le stesse disposizioni non si applicano agli scambi commerciali con destinazione o provenienza al di fuori del territorio nazionale.

2. Ai fini dell'istituzione di un sistema di interscambio di pallet si adottano le seguenti definizioni:

a) pallet (UNI EN ISO 445:2013 e successivi aggiornamenti): piattaforma rigida orizzontale caratterizzata da un'altezza minima compatibile con la movimentazione, tramite carrelli transpallet o carrelli elevatori a forche e altre appropriate apparecchiature di movimentazione, utilizzata come supporto per l’assemblaggio, il carico, l'immagazzinamento, la movimentazione, l’accatastamento, il trasporto o l’esposizione di merci e di carichi. Essa può essere costruita con o dotata di una struttura superiore;

4

b) pallet riutilizzabile (UNI EN ISO 445:2013 e successivi aggiornamenti): pallet destinato ad essere utilizzato per più cicli di utilizzo;

c) pallet standardizzato: comprende una serie di tipologie di pallet dotati di capitolati tecnici di produzione e riparazione, utilizzati per usi specifici in riferimento a un dato mercato e risponde alla necessità di armonizzazione e di riduzione dei costi, legata agli scambi di merci su pallet e alla gestione dei parchi pallet;

d) pallet interscambiabile: pallet standardizzato riutilizzabile e non ceduto a titolo di vendita né a titolo gratuito al destinatario della merce che viene scambiato con un altro pallet della stessa tipologia (riferimento: UNI EN ISO 445:2013, item 9, n° d’ordine 9.4 e successivi aggiornamenti);

e) Sistemi-pallet: sono le organizzazioni nazionali, europee o internazionali di riferimento per i pallet interscambiabili di cui definiscono le caratteristiche tecniche di produzione e riparazione. Devono avere i seguenti requisiti:

1) essere titolari o gestori di marchi registrati, collettivi o di certificazione, riconoscibili e identificabili (EPAL, EUR-UIC, altri);

2) avere capitolati e regolamenti tecnici di produzione e riparazione che costituiscono documenti di riferimento nel sistema di interscambio;

3) avere sistemi ispettivi permanenti di verifica e di controllo qualità da parte di enti terzi indipendenti di certificazione, da effettuarsi presso i licenziatari produttori e riparatori autorizzati all’uso del marchio;

4) pubblicare sui propri siti internet ufficiali i documenti tecnici di riferimento, con le caratteristiche di qualità e l’eventuale classificazione dei pallet;

5) adottare una metodologia di calcolo del valore medio di mercato del pallet di appartenenza (EPAL, EUR-UIC, altri), darne attuazione effettuando il calcolo e pubblicare il valore ottenuto sul proprio sito internet ufficiale;

f) tipologia di pallet: identifica i marchi registrati del Sistema-pallet di appartenenza (EPAL, EUR-UIC, altri);

g) stato di conservazione del pallet: stabilisce il grado di usura del pallet;

h) conformità tecnica del pallet: stabilisce il rispetto delle caratteristiche tecniche del pallet al capitolato di produzione o riparazione di riferimento.»;

b) l’articolo 17-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 17-ter - (Disciplina del sistema di interscambio di pallet) - 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, i soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita e la cessione a titolo gratuito espressamente indicate nei documenti di trasporto o commerciali, i pallet di cui all'articolo 17-bis sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente, o al diverso soggetto da questi indicato, nel luogo in cui è avvenuta la consegna o in altro luogo concordato tra le parti e comunque ad una distanza ragionevole, così come definita nelle linee guida di cui al comma 13 del presente articolo, di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei pallet ricevuti. La tipologia, la quantità e, a discrezione del proprietario dei pallet, la qualità dei pallet interscambiabili di cui all'articolo 17-bis sono indicate nei relativi documenti di trasporto del mittente e non sono modificabili dai soggetti riceventi.

5

2. Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l'obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, anche se questi si avvalgono di soggetti terzi e indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi.

3. In caso di impossibilità a provvedere all'immediato interscambio di pallet, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto all'emissione contestuale di un buono pallet, digitale o cartaceo, che può essere ceduto a terzi senza vincoli di forma. Su richiesta del soggetto obbligato alla restituzione, per motivate ragioni organizzative e dimensionali definite nelle linee guida di cui al comma 13, il proprietario dei pallet predispone un buono pallet cartaceo parzialmente precompilato, da allegare ai documenti di trasporto, che il soggetto obbligato alla restituzione completa e sottoscrive contestualmente alla consegna dei pallet e restituisce in copia originale al proprietario o committente. Decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, resta valido solo il buono pallet in formato digitale. Il buono pallet deve essere debitamente sottoscritto dal soggetto obbligato alla restituzione dei pallet o dal soggetto terzo di cui si avvale quest’ultimo e deve contenere: data di emissione, numero progressivo, denominazione e dati identificativi del soggetto obbligato alla restituzione, compreso l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o, in mancanza, altro indirizzo di posta elettronica, i dati identificativi del beneficiario del buono, tipologia, quantità e, ove applicabile, qualità dei pallet da restituire. Il buono pallet conferisce al possessore dello stesso il diritto alla restituzione dei pallet indicati nel titolo medesimo ai sensi dell’articolo 1996 del codice civile, oltre a quanto previsto dal comma 4. La mancata indicazione sul buono pallet di anche uno solo dei suddetti requisiti informativi previsti come necessari comporta il diritto, per il possessore del buono pallet medesimo, di richiedere immediatamente al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 9, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti

4. La mancata riconsegna di uno o più pallet entro sei mesi dalla data di emissione del buono pallet, secondo quanto previsto dal comma 3, comporta l'obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, del pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet determinato ai sensi del comma 9, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. È fatto obbligo al possessore del buono pallet di restituirlo all'emittente, al momento della restituzione dei pallet ivi indicati o al momento del pagamento del relativo importo, determinato ai sensi del comma 9.

5. Il possessore del buono pallet che non pone in essere, entro sei mesi dalla data di emissione del buono pallet, almeno una richiesta di recupero dei pallet, trasmessa, con adeguato preavviso, all’indirizzo di posta elettronica fornito nel buono pallet dal soggetto obbligato alla restituzione, non può richiedere il pagamento previsto dal comma 4 dopo la scadenza del sesto mese dall’emissione del buono pallet. In tal caso, il possessore del buono pallet procede ad una richiesta di recupero dei pallet nei confronti del soggetto obbligato alla restituzione, il quale deve rendersi disponibile entro i trenta giorni successivi alla richiesta stessa. Nel caso in cui la restituzione non avvenga entro tale ultimo termine, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto al pagamento in conformità al comma 4.

6. In caso di mancata riconsegna di uno o più pallet e mancata emissione del buono pallet, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto al pagamento immediato di un importo pari al

6

valore di mercato di ciascun pallet parametrato al momento della consegna dello stesso al destinatario, determinato ai sensi del comma 9, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti.

7. Avuto riguardo alle indicazioni contenute sui documenti di trasporto in merito alla tipologia dei pallet utilizzati, i soggetti coinvolti nell’interscambio di pallet sono tenuti a far riferimento a capitolati, regolamenti tecnici e classificazioni tecnico-qualitative dei marchi registrati EPAL, EUR-UIC, e altri nelle versioni in vigore, disponibili sui siti istituzionali dei Sistemi-pallet di cui all’articolo 17-bis, comma 2, lettera e).

8. Ogni patto contrario alle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-bis è nullo.

9. Ciascun Sistema-pallet determina la metodologia e la relativa applicazione per calcolare il valore medio di mercato del pallet relativo al proprio Sistema-pallet. I Sistemi pallet pubblicano sul proprio sito internet il valore calcolato entro il quindicesimo giorno dei mesi di gennaio, maggio e settembre. In caso di omessa pubblicazione entro le scadenze indicate al secondo periodo, si applica l’ultimo valore pubblicato.

10. I Sistemi-pallet, ciascuno per il proprio ambito di appartenenza, esercitano l’attività di monitoraggio e controllo del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet ed informano le autorità competenti circa possibili violazioni.

11. I soggetti coinvolti nel mercato dei pallet possono segnalare eventuali violazioni ai Sistemi pallet e alle autorità competenti.

12. Quanto previsto dal presente articolo non si applica ai Sistemi-pallet che non provvedono ad aggiornare, entro i dodici mesi successivi all’ultimo dato pubblicato sul proprio sito internet, il valore medio di mercato dei pallet di riferimento.

13. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative coinvolte nel sistema di interscambio dei pallet, d’intesa con i Sistemi-pallet, redigono, entro XXX mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, linee guida operative, alle quali è data adeguata pubblicità e che sono trasmesse al Ministero delle imprese e del made in italy e al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.»;

c) l’articolo 17-quater è abrogato.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo II

Misure di semplificazione in materia di turismo

ART. 3

(Misure di semplificazione della disciplina della professione di guida alpina)

1. All’articolo 42, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

7

«d-bis) certificato di idoneità psico-fisica all’attività di guida alpina - maestro di alpinismo o di aspirante guida, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1989, n. 6;».

2. Alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, il comma 4 è abrogato;

b) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (Validità dell'iscrizione all'albo) - 1. L’iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni e il rinnovo è subordinato all’adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale di cui all’articolo 9.»;

c) all’articolo 21, comma 2, le parole: «delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli» sono sostituite dalle seguenti: «dei ghiacciai e dei terreni».

Capo III

Misure di semplificazione in materia di navigazione

ART. 4

(Esenzione dall’annotazione di imbarco e sbarco)

1. All’articolo 172-bis del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per i marittimi arruolati con il patto di cui all’articolo 327, secondo comma, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e adibiti al servizio nell’ambito dei porti e delle rade o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale e nazionale, l’autorità marittima competente per il porto di partenza o nel quale si svolge il servizio può autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo all’annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi. Tale autorizzazione è valida nell’ambito dei porti e delle rade nazionali oggetto dei servizi sopra indicati anche se ricompresi nella competenza di altre autorità marittime.»;

b) al comma 2, dopo le parole: «all’autorità marittima» sono inserite le seguenti: «che ha rilasciato l’autorizzazione»;

c) al comma 4, le parole: «tramite telefax, all'autorità marittima» sono sostituite dalle seguenti: «in formato digitale, all'autorità marittima che ha rilasciato l’autorizzazione»;

d) al comma 5, dopo le parole: «di cui al presente articolo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, e comunica settimanalmente all’autorità marittima che ha rilasciato l’autorizzazione l’orario di lavoro effettivamente compiuto dai marittimi di cui al comma 1».

8

(Forma del contratto)

1. Al codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 328:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 331, il contratto di arruolamento del comandante della nave deve essere stipulato per atto pubblico ricevuto dall’autorità marittima del porto dove si trova la nave o, se la nave è all’estero, dall’autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del domicilio del comandante o dell’armatore. I contratti di arruolamento dei membri dell’equipaggio diversi dal comandante e del personale addetto ai servizi complementari di bordo devono, a pena di nullità, essere stipulati per iscritto dal comandante della nave ovvero dall’armatore o da un suo procuratore, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione. Il contratto è conservato fra i documenti di bordo.»;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il contratto deve, a pena di nullità, essere annotato dall’autorità marittima sul ruolo di equipaggio o sulla licenza nei casi previsti dal primo periodo del primo comma e dal comandante della nave nei casi previsti dal secondo periodo del medesimo comma. Il contratto di cui al secondo periodo del primo comma è convalidato dall'autorità marittima o consolare nel primo porto in cui abbia sede una di tali autorità.».

3) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma non si applicano nei casi previsti dall’articolo 330.»;

b) l’articolo 329 è abrogato.

2. All’articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, in deroga all'articolo 328 del codice della navigazione, tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo vengono stipulati dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore nelle forme di cui all'articolo 329 del codice della navigazione, fermo restando l'obbligo di procedere alle annotazioni ed alle convalide previste dall'articolo 357, comma 3, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328» sono soppresse.

ART. 6

(Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l’armatore)

1. Al codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

ART. 5
9

a) all’articolo 331:

1) al secondo comma, la parola: «telegraficamente» è sostituita dalle seguenti: «in formato elettronico»;

2) al terzo comma, dopo le parole: «porto d’imbarco» sono inserite le seguenti: « , anche in formato digitale»;

b) all’articolo 438, terzo comma, le parole: «telegraficamente» e «telegrafica» sono soppresse.

ART. 7

(Riordino della disciplina del servizio sanitario a bordo di navi mercantili nazionali)

1. Al fine di riordinare e semplificare la disciplina del servizio sanitario reso a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’economia e delle finanze e della pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i requisiti dei medici e degli infermieri che possono prestare assistenza sanitaria a bordo, i modi di selezione, le condizioni di imbarco, i compiti e i percorsi di formazione.

2. Con il regolamento di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sono individuate le tipologie di nave che devono dotarsi di cabine per quarantena o isolamento, di locali di medicazione, di un ospedale di bordo e sono definite le caratteristiche strutturali e tecniche dei locali all’uopo adibiti.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il Capo IV del regolamento sulla sanità marittima di cui al regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, è abrogato.

Capo IV

Ulteriori misure di semplificazione

ART. 8

(Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta al lavoro)

1. All’articolo 44 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «sul piano nazionale» sono inserite le seguenti: «, anche avvalendosi delle rispettive articolazioni territoriali,»;

b) al comma 5, dopo le parole: «sul piano nazionale» sono inserite le seguenti: «, anche avvalendosi delle rispettive articolazioni territoriali,».

10

ART. 9

(Semplificazioni in materia di rifiuti)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allegato L-quinquies alla parte IV, recante «Elenco delle attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2», dopo il numero 20 è inserito il seguente:

«20-bis. - Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato.».

Titolo II

Misure di semplificazione in favore dei cittadini

Capo I

Semplificazione dei procedimenti amministrativi in favore dei cittadini

ART. 10

(Misure di semplificazione in materia di rilascio delle autorizzazioni all’inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e all’affido o dispersione delle ceneri)

1. All’articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «l’autorizzazione alla cremazione spetta all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia», sono inserite le seguenti: «in modalità digitale,» e dopo le parole: «acquisito un certificato in carta libera» sono inserite le seguenti: «, o con modalità digitale,»;

b) dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per la cremazione e l’affido o la dispersione delle ceneri vengono formati e inoltrati tempestivamente da parte del comune in cui è avvenuto il decesso agli aventi titolo ovvero all’impresa funebre incaricata, per via telematica;»;

c) dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) le dichiarazioni di cui alla lettera b), numero 3), sono rese con qualsiasi mezzo idoneo, anche in formato digitale, garantendo in ogni caso l'identità del dichiarante e sono acquisite, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, anche per via telematica;».

ART. 11

(Modifiche al codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta)

11

1. Al codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 49, le parole: «Trascorsi due anni» sono sostituite dalle seguenti: «Trascorso un anno»;

b) all’articolo 58, primo comma, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «cinque».

ART. 12

(Diposizioni in materia di traduzioni giurate)

1. Al regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «5. Gli atti notori e i verbali di giuramento di perizia stragiudiziali sono ricevuti dal cancelliere. Le perizie stragiudiziali, ivi comprese le traduzioni giurate, possono altresì essere formate, sottoscritte e trasmesse digitalmente nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici nel processo civile. In tal caso, l’atto contiene il giuramento di avere bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidate allo scopo di far conoscere la verità e, se si tratta di traduzioni giurate, l’attestazione di conformità del testo tradotto al testo in lingua originale.».

ART. 13

(Misure di semplificazione in materia di permesso di costruire immobili vincolati)

1. All’articolo 20, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241» sono soppresse;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Qualora l’immobile oggetto della domanda di permesso a costruire sia soggetto a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, salva la formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire nel caso in cui per il medesimo intervento siano stati già acquisiti i provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e rilasciati dall’autorità preposta alla cura dei predetti interessi,.».

Capo II

12
Misure di semplificazione in materia di istruzione

ART. 14

(Misure in materia di parità scolastica)

1. All’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo la lettera h), è aggiunta, in fine, la seguente:

«h-bis) la regolarità degli adempimenti fiscali e contributivi, fermo restando il disposto di cui al comma 13-bis.»;

b) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Non può essere autorizzata l’attivazione di più di una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionante in una scuola paritaria. L’attivazione della classe collaterale di cui al primo periodo è subordinata alla notifica del provvedimento di autorizzazione dell’Ufficio scolastico regionale, previa motivata richiesta del soggetto gestore, da presentarsi entro il 31 luglio precedente all’anno scolastico di riferimento.».

c) dopo il comma 13, è inserito il seguente:

«13-bis. Ai contributi erogati ai sensi del comma 13 non si applicano l’articolo 48-bis, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e l’articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Il venir meno del requisito di cui al comma 4, lettera h-bis), non comporta la revoca della parità se l’istituzione scolastica è titolare, nei confronti del Ministero dell’istruzione e del merito, di un diritto di credito certo, liquido ed esigibile di importo almeno pari all’ammontare dell’inadempienza fiscale o contributiva, ovvero nei casi di cui all’articolo 48-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché se l’istituzione scolastica regolarizza la propria posizione contributiva nel termine di cui all’articolo 31, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013.

2. Fermo restando il disposto di cui all’articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, l’articolo 13, comma 8-ter, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, è abrogato.».

3. All’articolo 192 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L’alunno o lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l’ammissione per effetto di scrutinio finale. Se l’esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, la commissione di esame è presieduta da un presidente esterno all’istituzione scolastica, nominato dall’Ufficio scolastico regionale. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, nonché le misure di vigilanza per garantirne il corretto svolgimento.».

4. All’articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 27 è abrogato;

13

b) dopo il comma 31, sono inseriti i seguenti:

«31-bis. Le disposizioni di cui ai commi 29, 30 e 31 si applicano alle scuole paritarie a decorrere dall’anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

31-ter. Le scuole paritarie del primo e del secondo ciclo di istruzione adottano il protocollo informatico, a decorrere dall’anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

ART. 15

(Misure di semplificazione in ambito scolastico per studenti e famiglie)

1. All’articolo 21, comma 4-ter, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«A decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo e del secondo ciclo sono effettuate con modalità telematica mediante la piattaforma di cui al primo periodo. Ai fini dell’iscrizione degli alunni al primo anno di corso delle istituzioni scolastiche statali secondarie di primo grado, le medesime istituzioni sono tenute ad acquisire l’attestazione di ammissione al successivo grado di istruzione obbligatoria dalla piattaforma di cui al primo periodo. Ai fini dell’iscrizione degli studenti al primo anno di corso delle istituzioni scolastiche statali secondarie di secondo grado, le medesime istituzioni sono tenute ad acquisire l’attestazione di superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, comprensivo del voto finale, dalla piattaforma di cui al primo periodo. L’attestazione di cui all’ottavo periodo è valida ai fini dell’ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione.».

2. All’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo» sono soppresse.

3. All’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il «Piano delle arti» è adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell’università e della ricerca, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

4. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, parte I, titolo I, il capo II è abrogato.

5. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 2, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. I servizi educativi per l’infanzia sono caratterizzati da un progetto educativo in continuità con la scuola dell’infanzia e spazi, tempi e organizzazione coerenti con tale progetto. Nei servizi educativi per l’infanzia opera personale educativo qualificato in possesso del titolo di accesso di cui all’articolo 14, comma 3 del presente decreto. Non rientrano tra i servizi educativi per l’infanzia i servizi ludico-ricreativi o di mero accudimento.»;

14

b) all’articolo 5, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta, in fine, la seguente:

«f-bis) attiva azioni di monitoraggio, che coinvolgono le regioni e gli enti locali, in merito all’impiego delle risorse del Fondo nazionale di cui all’articolo 12, delle risorse regionali della programmazione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia di cui all’articolo 12, comma 4, e delle risorse stanziate dagli enti locali per gli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale di cui articolo 8.»;

c) all’articolo 6, comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e lettera fbis). A tal fine, verificati i dati comunicati dagli enti locali in merito all'impiego delle risorse e alla coerenza degli stessi con la programmazione regionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano li convalidano e li trasmettono al Ministero dell’istruzione e del merito.»;

d) all’articolo 7, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e trasmettono annualmente i dati relativi al monitoraggio statale e regionale in merito all’impiego delle risorse del Fondo di cui all’articolo 12. A tal fine, rendicontano l’utilizzo delle risorse statali, regionali e comunali per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale di cui all’articolo 8 del presente decreto»;

e) all’articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Alla scadenza del Piano di azione nazionale pluriennale vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell’istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta i successivi Piani di azione nazionale di durata quinquennale.»;

f) all’articolo 10, comma 5, il secondo periodo è soppresso;

g) all’articolo 12, comma 2, lettera b), dopo le parole: «dei servizi educativi per l’infanzia» sono inserite le seguenti: «pubblici e privati accreditati» e dopo le parole: «e della loro qualificazione» sono aggiunte le seguenti: «, anche al fine di ridurre la partecipazione economica delle famiglie»;

h) all’articolo 14, comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Continuano ad avere validità per l’accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l’infanzia la laurea triennale L-19 e la laurea quinquennale LM-85bis, purché conseguite entro l’anno accademico 2018/2019. Continuano altresì ad avere validità per l’accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l’infanzia i titoli previsti dalle previgenti normative regionali purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l’anno scolastico o accademico 2018/2019.».

ART. 16

(Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno)

1. Al fine di garantire i diritti degli studenti con disabilità e favorire la serenità della relazione educativa tra studenti con disabilità e docenti, all’articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

15

«3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, nell’ambito dell’attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilità del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l’accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato.

3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica, altresì alle seguenti categorie di personale docente:

a) docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno adottate in applicazione dell’articolo 4, comma 6bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, avendo svolto tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado, valutate ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della medesima legge;

b) docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili che abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio nelle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o nelle graduatorie di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.».

2. Il regolamento di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è adeguato alle disposizioni di cui al comma 1.

Titolo III

Ulteriori misure di semplificazione

Capo I

Misure di semplificazione in materia di università

ART. 17

(Semplificazione della procedura di conferimento del titolo di professore emerito delle università)

1. L’articolo 111 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è sostituito dal seguente: «111. – 1. Ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, può essere conferito il titolo di professore emerito qualora abbiano prestato servizio nel ruolo di professore di prima fascia per almeno venti anni, il

16

titolo di professore onorario qualora tale servizio abbia avuto la durata di almeno quindici anni.

2. Il titolo è conferito con decreto del rettore, previa deliberazione della Facoltà o Scuola cui l’interessato apparteneva all’atto della cessazione dal servizio, tenuto conto della qualità e della continuità della produzione scientifica del professore.

3. Ai professori emeriti non compete alcuna prerogativa accademica. L’elenco dei professori emeriti è pubblicato sul sito istituzionale dell’ateneo.

4. Il titolo di professore emerito non può essere conferito a coloro che hanno subito provvedimenti disciplinari più gravi della censura o hanno riportato condanne penali passate in giudicato per delitti dolosi commessi nell’esercizio delle funzioni accademiche nonché a quanti hanno, in ogni caso, causato discredito all’Ateneo.

5. Con successivo decreto del Ministro dell’università e della ricerca possono essere definiti ulteriori requisiti ai fini del conferimento del titolo.».

ART. 18

(Semplificazione della procedura di approvazione degli statuti e dei regolamenti delle università)

1. All’articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, le parole: «e i regolamenti» sono sostituite dalle seguenti: «, il regolamento generale di ateneo, il regolamento per il trasferimento e la mobilità interna dei docenti e il regolamento di amministrazione finanza e contabilità,» e la parola: «Ministro» è sostituita dalle seguenti: «Ministero competente»;

b) al comma 10:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente «Il Ministero può, per una sola volta, con proprio provvedimento, rinviare gli statuti, e i regolamenti di cui al comma 9, all’università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito.»;

2) il secondo periodo è soppresso;

3) la parola: «Ministro» è sostituita dalle seguenti: «Ministero competente»

c) al comma 11, le parole: «nel Bollettino Ufficiale del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «sul sito istituzionale delle università»

ART. 19

(Semplificazione della procedura di riconoscimento dei Consorzi universitari)

1. All’articolo 61 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono apportate le seguenti modificazioni:

17

a) al primo comma, le parole: «personalità, giuridica» sono sostituite dalle seguenti: «personalità giuridica con decreto del Ministro»;

b) al secondo comma, dopo la parola: «funzionamento» sono inserite le seguenti: «, approvato dal Ministero, in sede di prima adozione e per le successive modifiche».

c) il terzo comma è abrogato.

Capo II

Misure di semplificazione in materia sanitaria

ART. 20

(Semplificazioni in materia di certificazione medica in telemedicina)

1. All’articolo 55-quinquies, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al secondo periodo, dopo le parole: «dati clinici non direttamente» sono inserite le seguenti: «, o indirettamente attraverso sistemi di telemedicina, » e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della Salute, sono definiti i casi e le modalità di ricorso alla telecertificazione.».

ART. 21

(Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso in occasione del Giubileo del 2025)

1. Al fine di potenziare le attività di vigilanza, controllo igienico-sanitario e profilassi svolte presso i principali porti e aeroporti e di garantire un tempestivo adeguamento dei servizi alle esigenze sanitarie derivanti dall’ingresso sul territorio nazionale dei pellegrini che parteciperanno al Giubileo del 2025, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, il personale di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che abbia prestato servizio continuativo presso il Ministero della salute fino al 31 dicembre 2023, per almeno quindici mesi, fermo restando il limite massimo di durata triennale del rapporto di lavoro a tempo determinato previsto dal medesimo articolo.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a euro 875.860,52 per l’anno 2024 e a euro 1.167.814,02 per l’anno 2025, si provvede, quanto all’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell’articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026 e, quanto all’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

18

ART. 22

(Modifiche alla disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazioni di cui all’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288)

1. All’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, dopo le parole: «decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nominato con decreto del Ministro della salute, sulla base della composizione prevista dallo Statuto. Con il decreto di cui al primo periodo è nominato il Presidente del consiglio di amministrazione, su designazione della Fondazione “Gerolamo Gaslini”».

ART. 23

(Misure di semplificazione per promuovere l’erogazione dei servizi in farmacia)

1. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), il n. 3), è sostituito dal seguente:

«3) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci e dei dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale;»;

b) alla lettera e), dopo le parole: «di prima istanza» le parole: «rientranti nell’ambito dell’autocontrollo» sono soppresse;

c) la lettera e-quater) è sostituita dalla seguente:

«e-quater) la somministrazione presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini individuati dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale nei confronti dei soggetti di età non inferiore a dodici anni, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa;»;

d) dopo la lettera e-quater), sono inserite le seguenti:

«e-quinquies) l’effettuazione da parte del farmacista dei test diagnostici per il contrasto all’antibiotico-resistenza, a supporto del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta ai fini dell’appropriatezza prescrittiva;

e-sexies) l’effettuazione da parte del farmacista, nei limiti delle proprie competenze professionali, dei servizi di telemedicina nel rispetto dei requisiti funzionali e dei livelli di servizio indicati nelle linee guida nazionali;».

19

e) alla lettera f), dopo le parole: «spesa a carico del cittadino,» sono inserite le seguenti: «scegliere il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta tra quelli convenzionati con Servizio sanitario regionale,».

2. Per l’erogazione da parte delle farmacie dei servizi sanitari di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 153 del 2009, i soggetti titolari di farmacia possono utilizzare locali separati da quelli ove è ubicata la farmacia. In detti locali è vietato il ritiro delle prescrizioni mediche e qualsiasi dispensazione o vendita di farmaci o di altri prodotti.

3. L’erogazione dei servizi sanitari nei locali di cui al comma 2 è soggetta alla previa autorizzazione da parte dell’amministrazione sanitaria territorialmente competente che accerta i requisiti di idoneità igienico-sanitaria dei locali, verifica che questi ultimi ricadano nell’ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica e che siano situati a una distanza non inferiore a duecento metri dalle altre farmacie e dai locali ove sono svolti i servizi sanitari di pertinenza di altre farmacie. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia.

4. Al fine di consentire ai cittadini un'immediata identificazione dei servizi sanitari offerti nei locali di cui al comma 2, i soggetti titolari di farmacia appongono presso i locali stessi, oltre alla croce verde identificativa della farmacia, un’insegna riportante la denominazione «Farmacia dei servizi» e forniscono idonea informazione sulla esatta identificazione dei soggetti titolari di farmacia che offrono i servizi.

5. Due o più farmacie, di proprietà di soggetti differenti, possono esercitare in comune i servizi sanitari di cui all’articolo 1 decreto legislativo n. 153 del 2009, anche utilizzando i medesimi locali separati di cui al comma 2, previa stipula del contratto di rete di cui all’articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. L’autorizzazione all’utilizzo dei locali di cui al comma 2 da parte delle farmacie che hanno stipulato il contratto di rete è rilasciata al rappresentante di rete.

Capo III

Misure di semplificazione in materia di pubblica sicurezza

ART. 24

(Misure di semplificazione in materia di disciplina delle armi)

1 La competenza al rilascio della licenza prevista dall’articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, richiesta dagli interessati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferita al prefetto competente per territorio. Restano ferme le disposizioni, anche di natura regolamentare, concernenti l’attività delle Commissioni tecniche di cui all’articolo 9 del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146.

20

ART. 25

(Misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi di pubblica sicurezza)

1. La competenza al rilascio della licenza prevista dall’articolo 46 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, richiesta dagli interessati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferita al prefetto competente per territorio. Restano ferme le disposizioni, anche di natura regolamentare, concernenti l’attività delle Commissioni tecniche di cui all’articolo 9 del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146.

2. La competenza al rilascio della licenza di cui all’articolo 54, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, richieste dagli interessati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferita al prefetto della provincia di destinazione dei prodotti esplodenti.

ART. 26

(Disposizioni in materia di oggetti preziosi)

1. Alla tabella A di cui all’allegato al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, alla sezione I (Attività commerciali e assimilabili), sottosezione 1.10 (Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti), numero 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella colonna «regime amministrativo», le parole: «silenzio-assenso» sono soppresse;

b) nella colonna «concentrazione di regimi amministrativi», le parole da: «o del decorso» fino a: «silenzio-assenso» sono soppresse.

Capo IV

Semplificazioni in materia di attuazione di obblighi di legge

ART. 27

(Modifiche alla disciplina sulla promozione dell’economia circolare di cui all’articolo 4 della legge 17 maggio 2022, n. 60)

1. All’articolo 4 della legge 17 maggio 2022, n. 60, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di promuovere il riciclaggio delle plastiche non compatibili con l’ecosistema marino e delle acque interne, nel rispetto dei criteri di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con uno o più decreti da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro diciotto mesi dalla data

21

di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica stabilisce i criteri e le modalità con cui i rifiuti in plastica accidentalmente pescati e volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell’articolo 184-ter del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.».

ART. 28

(Modifiche alla disciplina sul conferimento di rifiuti in discarica, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo13 gennaio 2003, n. 36)

1. All’articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il secondo periodo è soppresso.

ART. 29

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221;

b) articolo 92, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

c) articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114;

d) articolo 1, comma 265, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

e) articolo 2, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

f) articolo 7-quater del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56;

g) articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

h) articolo 99, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

i) articolo 13, comma 7, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Titolo IV

22
Disposizioni finali Capo I Disposizioni finali

ART. 30

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

23
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.