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  • Rome, Latium, Italy

Jean Paul de Jorio

I provvedimenti delle Istituzioni eurounitarie sono sindacabili dal Bundesverfassungsgericht allorquando incidano sui diritti fondamentali dei cittadini tedeschi, come pure sulle prerogative degli organi costituzionali della Repubblica... more
I provvedimenti delle Istituzioni eurounitarie sono sindacabili dal Bundesverfassungsgericht allorquando incidano sui diritti fondamentali dei cittadini tedeschi, come pure sulle prerogative degli organi costituzionali della Repubblica Federale. Pur godendo di ampia discrezionalità amministrativa, i provvedimenti delle istituzioni eurounitarie sono soggetti ad una cognizione piena da parte del Bundesverfassungsgericht anche nell’ipotesi di violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Il principio democratico risulta violato dall’agere della Banca Centrale Europea allorquando questa si arroga competenze che non le spettano, come quelle in materia di politica monetaria. Al Bundestag è riservata la rappresentanza delle supreme istanze del popolo tedesco riguardo l’appartenenza all’Unione Europea.
Nell'ultimo trentennio abbiamo assistito all'introduzione nel nostro ordinamento di una normativa di indole chiaramente emergenziale per fronteggiare preoccupazioni contingenti legate al fenomeno mafioso, che, tuttavia, ha coinciso con la... more
Nell'ultimo trentennio abbiamo assistito all'introduzione nel nostro ordinamento di una normativa di indole chiaramente emergenziale per fronteggiare preoccupazioni contingenti legate al fenomeno mafioso, che, tuttavia, ha coinciso con la dismissione di alcune tra le più basilari garanzie giuridiche sancite dalla nostra Carta costituzionale e dalla Convenzione europea dei Diritti dell'uomo. Alla legislazione penalistica in senso stretto, si sono affiancati o ne sono usciti potenziati, istituti di varia natura, di innegabile connotazione afflittiva - quali ad esempio le norme in materia di scioglimento degli enti locali per infiltrazione mafiosa di cui al TUEL, le interdittive antimafia e le misure di prevenzione (ambedue confluite nel D.Lgs n. 159/2011) - oggetto di una lettura da parte della giurisprudenza che sicuramente non può definirsi né costituzionalmente, né convenzionalmente orientata, da cui discende un chiaro arretramento dei diritti di ogni singolo consociato. La sentenza del Consiglio di Stato in rassegna ne è la dimostrazione palese.
In Italy, as elsewhere, the existence of contaminated sites has become in the last few years a problem of nation-wide concern and of increased public interest. Nonetheless, there are a number of shortcomings under the legislation... more
In Italy, as elsewhere, the existence of contaminated sites has become in the last few years a problem of nation-wide concern and of increased public interest.
Nonetheless, there are a number of shortcomings under the legislation presently in force, and specifically Legislative Decree No. 152 of 2006 (Environmental Code), in regards to clean-up and restoration of polluted sites, especially when the latter consist of “orphan-sites”, or contamination is of an historical nature.
One of the most peculiar features of the Italian legal system is represented by preventive measures (misure di prevenzione) laid down in the Anti-mafia Code (Legislative Decree No.159/2011). These provisions entail a number of... more
One of the most peculiar features of the Italian legal system is represented by preventive measures (misure di prevenzione) laid down in the Anti-mafia Code (Legislative Decree No.159/2011).
These provisions entail a number of restrictions that range
from limitations to the freedom of movement, special police surveillance, travel bans, seizure and confiscation of assets, forfeiture
of individual businesses, the withdrawal of any licenses granted by public authorities, etc.
The distinctive trait of this system is that according to the lawmaker, as well as for Italian Courts, preventive measures do not possess a criminal nature, nor should be equated to a criminal penalty.
States may apply various terms to the special legal order introduced in times of crisis to cope with situations of upheaval, unrest or full-blown insurgency such as “state of exception”, “state of emergency”, “state of siege”, “state of... more
States may apply various terms to the special legal order introduced
in times of crisis to cope with situations of upheaval, unrest or full-blown insurgency such as “state of exception”, “state of emergency”, “state of siege”, “state of alarm”, “martial law”, etc.
Prima facie, the Italian Constitution seems not to allow any derogation, exception or suspension of fundamental freedoms To a closer look however, it is instead possible to affirm the contrary, especially if we examine the text of the “Fundamental law” and the constitutional conventions and legislative praxis which have emerged starting from the 70’s.
To all intents and purposes, Italy can today be defined as a federal State “in disguise”, at least since the constitutional “overhaul” of 2001, whereas – with a certain hypocrisy – this fact is commonly denied, being considered as a sort... more
To all intents and purposes, Italy can today be defined as a federal State “in disguise”, at least since the constitutional “overhaul” of 2001, whereas – with a certain hypocrisy – this fact is commonly denied, being considered as a sort of taboo.
The provisions introduced by Constitutional Law No. 3 of 2001 blatantly “poach” from both the Spanish and German experiences concerning the Comunidades autónomas and the Länder.
However the Italian Legislator “forgot” to coordinate the different provisions laid down in the “Fundamental Law”, since it is possible to affirm that the “federalist fever” that possessed the law-makers led them to oversee the Constitution as a whole.
The Italian Administrative court system, is based on a double- tiered jurisdiction. The Court of first instance is the TAR1, established on a regional basis, while the appeal organ is the Council of State. The Administrative jurisdiction... more
The Italian Administrative court system, is based on a double-
tiered jurisdiction. The Court of first instance is the TAR1, established on a regional basis, while the appeal organ is the Council of State.
The Administrative jurisdiction has been object of a general “overhaul” at the hands of Legislative Decree No. 104 of 2 July 2010, that introduced the “Code of Administrative Procedure”. However, several issues arise regarding the respect of the right to a fair trial when it comes to litigation before these Courts.
Procedural due process implies that official action must meet minimum standards of fairness and rationality, such as the right to adequate notice and a meaningful opportunity to be heard before a decision is made. The most prominent... more
Procedural due process implies that official action must meet minimum standards of fairness and rationality, such as the right to adequate notice and a meaningful opportunity to be heard before a decision is made.
The most prominent feature of the Law on administrative procedure however, is the requirement of a general obligation for specific statements of reasons for any administrative act (coupled with the right to judicial review of administrative determinations).
Italy was the second last member of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) to enact antitrust legislation. This was achieved via the adoption of the Competition and Fair Trading Act (Law No. 287 of October 10... more
Italy was the second last member of the Organisation for
Economic Co-operation and Development (OECD) to enact antitrust
legislation. This was achieved via the adoption of the Competition and Fair Trading Act (Law No. 287 of October 10 1990) by Parliament.
Agreements restricting competition, abuses of dominant position
and mergers, all fall within the scope of the Law. One of the most peculiar issues of Italian antitrust law is however connected with litigation before Administrative Courts.
L’emergenza epidemiologica legata al coronavirus ha coinciso con una sospensione indefinita dei diritti fondamentali di ogni consociato. Le misure adottate dall’esecutivo sollevano più di qualche interrogativo sulla legittimità di tali... more
L’emergenza epidemiologica legata al coronavirus ha coinciso con una sospensione indefinita dei diritti fondamentali di ogni consociato. Le misure adottate dall’esecutivo sollevano più di qualche interrogativo sulla legittimità di tali provvedimenti palesemente contrari alla lettera e allo spirito della Costituzione e della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo. Tale «stato di eccezione» che si profila permanente o quantomeno ad intermittenza, venendo imposte ai cittadini tutta una serie di gravose quanto inutili prescrizioni dal sapore orwelliano, pare davvero liberticida. Come è stata affrontata a livello giuridico la diffusione della pandemia negli altri ordinamenti? Sono stati attuati interventi similari a quelli presi dal Governo italiano?
I numerosi Decreti Legge approvati e la pluralità di Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri introdotti nel giro di poche settimane possono astrattamente ritenersi compatibili con l’istituto di cui all’articolo 15 della CEDU?

The peaceful enjoyment of fundamental rights and freedoms has been in the last few weeks severely hindered by a number of measures adopted by Italian authorities to face the Covid-19 contagion. Were the former really necessary to “stem the tide”, or should they be considered as unreasonable and/or disproportionate?
Why has Italy avoided implementing the available Human Rights instruments to cope with the numerous political, social, legal and economic issues at hand, while the emergency provisions set under article 15 of the ECHR allowed a fair balance between the interests of the State and respect of individual rights and freedoms? Are temporary derogations insufficient for the present Cabinet, to deal with the virus, or are there ulterior motives behind the unprecedented decisions made by the Government?
The massive and continuous flow of migrants and refugees that press along the borders of the European Union, has given rise to a number of critical issues of various nature. The debate on how to face this crisis has yet to produce a... more
The massive and continuous flow of migrants and refugees that press
along the borders of the European Union, has given rise to a number of critical issues of various nature. The debate on how to face this crisis has yet to produce a satisfying answer and a long term solution. In the light of the large-scale, uncontrolled influx of illegal immigrants
and asylum seekers and the volume and concentration of arrivals, a question remains to answer: could this amount to an “emergency” within the meaning of article 15 of the ECHR?
Negli anni successivi al Concilio Vaticano II, come pure all’entrata in vigore del Codice del1983, la dottrina (e non solo) si è interrogata riguardo al trattamento giuridico riservato alla massoneria dall’ordinamento canonico. Ben noto è... more
Negli anni successivi al Concilio Vaticano II, come pure all’entrata in vigore del Codice del1983, la dottrina (e non solo) si è interrogata riguardo al trattamento giuridico riservato alla massoneria dall’ordinamento canonico.
Ben noto è l‘asperrimo conflitto che a partire dal ’700 ha connotato il rapporto tra autorità ecclesiastiche e logge, tuttavia sia i lavori conciliari, che le novelle introdotte alla specifica disciplina normativa dal legislatore dell’epoca, avevano suscitato letture divergenti in merito,
tanto da indurre la Congregazione per la dottrina della fede ad un’‘interpretazione autentica’ per chiarire (forse) definitivamente i vari aspetti della questione.

The conflict between the catholic Church and Freemasonry has been ongoing since at least the ‘700, however the second Vatican Council and the entry in force of the 1983 Code of Canon law gave rise to a certain initial détente between these traditionally “mortal enemies” since it was originally assumed – given the literal text of the new canonic legislation – that believers could freely join Masonic lodges.
The diverging opinions, and the many doubts cast on both the laity and ministers, made it necessary for the Congregation for the Doctrine of the Faith to intervene by publishing a number of documents regarding the case in point, so to elucidate the Church’s official position concerning affiliation by Catholics to Masonry.
In quale misura trovano tutela i diritti fondamentali all’interno dell’ordinamento canonico? La risposta a questo quesito solleva numerose perplessità, soprattutto per quanto concerne i fedeli laici. Se nominalmente l’ordinamento... more
In quale misura trovano tutela i diritti fondamentali all’interno dell’ordinamento canonico? La risposta a questo quesito solleva numerose perplessità, soprattutto per quanto concerne i fedeli laici.
Se nominalmente l’ordinamento ecclesiastico costituisce espressione di uno Stato di diritto – contraddistinto altresì dalla separazione dei poteri – l’esame della prassi, della normativa e della giurisprudenza non consente di conferirgli tuttavia questo status.
Sintomatico di tale assunto risulta l’atteggiamento assunto da parte delle autorità in merito ai diritti di patronato e di presentazione dei laici, nonostante questi due istituti incontrino il pieno riconoscimento sia da parte del magistero, sia dal Codice di Diritto canonico.
The recognition of fundamental rights and freedoms by the canon law system is certainly a tremendous issue. It is quite unsettling to note however, that if prima facie the rule of law is (at least nominally) the guiding principle of governance within the Catholic Church, the praxis, the law and the case-law, tend to go in an opposite direction, especially when it comes to the rights of the lay faithful. Revealing of this inclination is the scant regard towards private patronages held by the latter.
Già da qualche tempo assistiamo allo scioglimento degli organi elettivi di diversi enti locali per presunta “infiltrazione mafiosa” dal nord al sud della Penisola; circostanza che ha richiamato più e più volte l’interesse della stampa e... more
Già da qualche tempo assistiamo allo scioglimento degli organi elettivi di diversi enti locali per presunta “infiltrazione mafiosa” dal nord al sud della Penisola; circostanza che ha richiamato più e più volte l’interesse della stampa e dei media.
Puntualmente, tali provvedimenti prefettizi, sono accompagnati da interventi e commenti da parte di esponenti politici, magistrati e sedicenti esperti, sulla sempre più pregnante presenza del crimine organizzato negli apparati pubblici.
Tuttavia, va posto in rilievo che scarsa attenzione è però posta relativamente alla normativa sottesa a tale istituto giuridico, che merita un approfondimento per le sue ricadute formali e sostanziali sui diritti dei cittadini, che rivestono preminente rilievo costituzionale e sovranazionale.
Lo scioglimento degli enti locali per infiltrazione mafiosa, originariamente introdotto nel nostro ordinamento ad opera del D.L. n. 164/1991, è oggi contenute nel TUEL.
L’articolo 143 prevede e disciplina la misura dissolutoria degli enti suddetti laddove emergano elementi “concreti, univoci e rilevanti” su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata da parte degli organi elettivi o amministrativi, ovvero in presenza di forme di condizionamento degli stessi, che inevitabilmente incide sul funzionamento degli enti e sulla loro libera determinazione.
L’agere publicum non può però dirsi esente da mende o da vizi, tanto da risultare non pienamente conforme alla lettera della legge, ma soprattutto ai principi sanciti dalla Convenzione europea dei Diritti dell’uomo, in quanto le istruttorie poste in essere dalla P.A. sono quanto mai ‘claudicanti’ ed incerte e soprattutto non contengono un apporto probatorio degno di rispetto.
Sta in fatti che, a fronte di ricostruzioni spesso suggestive (degne di romanzi come Gomorra o Suburra), non vi sono tuttavia elementi probatori per sostenere tali accuse, che per le loro conseguenze, rappresentano una frattura del momento democratico e rappresentativo e del principio autonomistico di cui alla nostra Carta costituzionale.
L’immagine più diffusa della pirateria è forse quella legata ai romanzi di Emilio Salgari o di Robert Louis Stevenson, ed in tempi più recenti a pellicole e serie televisive americane di grande successo. Denominatore comune, sono le... more
L’immagine più diffusa della pirateria è forse quella legata ai
romanzi di Emilio Salgari o di Robert Louis Stevenson, ed in
tempi più recenti a pellicole e serie televisive americane di
grande successo. Denominatore comune, sono le avventure in terre lontane ed esotiche e la sostanziale simpatia nutrita dal lettore o spettatore nei confronti dei personaggi di queste opere, quasi sempre
fuorilegge, ma (spesso), pure paladini della giustizia (seppur con tendenze anarcoidi e ribellistiche).
Vero è, che tale fenomeno è stato invece per lungo tempo endemico nel Mediterraneo ed ha interessato per oltre un millennio il nostro Mezzogiorno, ed è ancora (purtroppo), estremamente attuale in altre aree del pianeta a noi contigue o prossime.
E’ innegabile che i controlli prefettizi antimafia siano diventati nel corso degli anni sempre più invasivi e pregnanti, rendendo lo svolgimento di qualsiasi attività, piccola o grande che sia (a prescindere da eventuali rapporti... more
E’ innegabile che i controlli prefettizi antimafia siano diventati nel corso degli anni sempre più invasivi e pregnanti, rendendo lo svolgimento di qualsiasi attività, piccola o grande che sia (a prescindere da eventuali rapporti negoziali con la P.A.) – in un Paese fiaccato da una crisi economica che lo attanaglia da oltre un decennio – sempre più gravoso, con notevoli conseguenze, sia quanto all’ingiustificata distruzione di ricchezza, sia anche in termini di perdita di posti di lavoro, tanto che gli effetti che derivano da tali provvedimenti sono ormai noti come ‘ergastolo imprenditoriale’. Da ciò discende, con sempre maggiore frequenza, una intollerabile vulnerazione di diritti fondamentali consacrati sia a livello costituzionale sia di Convenzione europea dei Diritti dell’uomo, che sino ad anni recenti parevano intangibili.
Diritto di difesa, effettività della tutela giurisdizionale e libertà di iniziativa economica, sono solo alcuni dei diritti gravemente compromessi dalle interdittive antimafia, che hanno – nonostante il contrario avviso di gran parte della giurisprudenza amministrativa – una precisa indole sanzionatoria.
Questo è purtroppo il frutto di risposte emotive e spesso difformi dai più basilari principi che connotano lo Stato di diritto. Per quanto possa ritenersi condivisibile e giusto l’intento di combattere adeguatamente le organizzazioni criminali, ciò non può avvenire senza il rispetto dei cennati principi, pena una deriva antigiuridica e autoritaria.